Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine
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potrebbero essere indotte a rimanere ancorate a strutture inefficienti piuttosto che investire risorse in un procedimento di infrazione della legge sui cartelli dall’esito incerto.
Inoltre si correrebbe il rischio che a causa del maggior carico di lavoro la COMCO riuscirebbe a occuparsi in misura minore della valutazione dei casi «classici» (ovvero dannosi per l’economia della Svizzera). Anche nell’ambito dei procedimenti di diritto civile perdurerebbe il pericolo che con la nuova disposizione vengano colpite in maniera unilaterale innanzitutto le imprese svizzere, dato che nella prassi l’applicazione del diritto svizzero alle imprese con sede all’estero potrebbe rivelarsi molto difficoltosa.
Un’ulteriore questione che emerge è se l’attuazione della norma conduca nel singolo caso a un abbassamento del prezzo di acquisto anche alle intermediazioni commerciali successive o agli acquirenti finali. Ciò dipende di volta in volta dalla situazione concorrenziale e dalla domanda nel singolo mercato e non è garantita a priori. Oltretutto, è possibile che si vengano a creare delle situazioni che potrebbero esercitare addirittura un effetto contrario sui prezzi in Svizzera. Per esempio, se un fornitore dipende da un acquirente che domina il mercato e se l’acquirente non può cambiare fornitore, l’accesso alla fornitura del bene o del servizio in questione potrebbe essere impedito a un nuovo fornitore più efficiente. Ogni potenziale abbassamento dei prezzi verrebbe quindi bloccato. Esperienze dall’estero27 e studi empirici28 dimostrano che questo tipo di norme finiscono per esercitare addirittura un effetto controproducente e potrebbero in ultima analisi indebolire la concorrenza. In particolare, il fatto di non concedere sconti per timore di azioni da parte di altri acquirenti e l’insorgere di costi legati alla regolamentazione (in particolare in materia di conformità), potrebbe nel complesso far lievitare i prezzi.
In linea di principio, le norme della legge sui cartelli sono applicabili a fattispecie che esplicano i loro effetti in Svizzera, anche se si sono verificate all’estero (art. 2 cpv. 2 LCart). L’iniziativa è quindi fondamentalmente applicabile anche a imprese all’estero. In base al diritto internazionale privato, ad una causa di diritto civile che si svolge in Svizzera o in un Paese estero potrebbe essere applicabile il diritto svizzero. In caso di pronuncia di una sentenza esecutiva, l’effetto esecutivo si esplica almeno nel campo d’applicazione della Convenzione di Lugano (UE, NO, IS, CH). Rimane tuttavia nel dubbio quanti procedimenti di diritto civile sarebbero effettivamente avviati alla luce dell’incertezza giuridica legata all’istituto del potere di mercato relativo e ai rischi procedurali. Sul piano del diritto amministrativo, una causa avviata senza l’accordo dell’impresa coinvolta all’estero molto difficilmente arriverà a decisione a causa del principio di territorialità.
Riassumendo, si può affermare che, se l’iniziativa fosse accettata, sarebbe possibile in singoli casi abbassare i costi di approvvigionamento delle imprese svizzere e rafforzare la loro competitività internazionale. Dall’altra parte, tuttavia, la libertà di azione tra due imprese risulterebbe fortemente limitata, sia in materia di fissazione dei prezzi sia di scelta dei partner commerciali.
27 Negli Stati Uniti è in vigore da oltre ottant’anni il Robinson-Patman Act che protegge i piccoli commercianti al dettaglio attraverso il divieto di discriminazione dei prezzi. La Antitrust Modernization Commission (AMC) è giunta alla conclusione che la norma ha numerose conseguenze negative che portano a indebolire la concorrenza e ad aumentare i prezzi al consumo. Il produttore non può per esempio praticare sconti sui prezzi per promuovere le attività di marketing o l’alta qualità dell’acquirente. Anche nei mercati oligopolistici i prezzi indifferenziati possono indebolire la concorrenza. Infatti, se i prezzi tra gli acquirenti non subiscono variazioni i processi di coordinamento tra i produttori si semplificano e di conseguenza si abbassa la competitività dei prezzi. Inoltre le imprese devono accollarsi anche costi elevati in quanto per aggirare la norma sono costrette a differenziare i prodotti. Infine, tra le cause del rincaro dei prezzi l’AMC individua anche i costi di conformità. Cfr. AMC, Report and Recommendations, 2007.
28 BULMASH, «An Empirical Analysis of secondary line price discrimination motivations», Journal of Competition Law & Economics, Volume 8, Issue 2, 1.6.2012, pag. 361 segg.