Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine

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La nuova regolamentazione consente ancora, tra l’altro, alle imprese con posizione dominante relativa di mantenere la discriminazione dei prezzi, purché da tale pratica non emergano distorsioni della concorrenza. L’entità della discriminazione dei prezzi ammessa dipenderà quindi dallo stato della concorrenza nel relativo mercato. Se un mercato si estende oltre i confini territoriali della Svizzera mettendo le imprese al suo interno in diretta concorrenza, la possibilità di discriminazione dei prezzi transfrontaliera sarà fortemente ridotta. Nei casi in cui invece il mercato è circoscritto entro i confini nazionali, senza quindi alcuna concorrenza estera, la discriminazione rimarrà consentita com’è avvenuto finora, a condizione che anche tra le imprese che offrono beni e servizi sul mercato svizzero non si verifichino distorsioni della concorrenza.

Valutazione degli esempi menzionati in precedenza nell’ottica del controprogetto indiretto35

Esempio 1

Analogamente alla valutazione precedente: poiché l’impresa B può depositare un’offerta competitiva soltanto ottenendo il componente (relativamente importante) di A al prezzo e alle condizioni praticati sul mercato europeo, non esistendo motivi oggettivi che giustificano un trattamento diverso e dato che la discriminazione provocherebbe distorsioni della concorrenza, A dovrebbe essere obbligata a fornire a B il prodotto alle condizioni applicate sui mercati UE.

Esempio 2

Poiché D è obbligata a comprare le caramelle di A e di B e non vi sono possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze, A e B sono relativamente dominanti nei confronti di D. A e B sarebbero obbligate a rifornire D tramite i canali di vendita all’estero ai prezzi e alle condizioni ivi praticate, se la fornitura esclusivamente tramite i canali di vendita svizzeri conducesse a distorsioni della concorrenza. Per A e per B si configurerebbe quindi un uguale trattamento.

Esempio 3

S non è obbligata a rifornire D perché la norma non si applica ai casi esclusivamente nazionali.

Il controprogetto prevede che le autorità della concorrenza vengano messe in condizione di trattare, oltre ai casi «classici» di infrazione alla legge sui cartelli, anche fattispecie inerenti a pratiche anticoncorrenziali di isolamento della Svizzera. Le autorità non saranno quindi coinvolte esclusivamente nella valutazione in generale delle relazioni economiche bilaterali tra imprese. Non essendo previste sanzioni per i casi di potere di mercato relativo e data l’impossibilità di stabilirne di regola l’importanza per l’economia nazionale, bisognerà procedere innanzitutto in via civile. Una volta che sarà entrata in vigore la nuova regolamentazione e che saranno state adottate alcune decisioni di principio, non vi dovrebbe essere alcun sovraccarico di lavoro eccessivo per le autorità della concorrenza.

Le imprese che saranno valutate in base al più limitato campo d’applicazione del controprogetto indiretto potranno inoltre individuare più facilmente se occupano effettivamente una posizione dominante relativa. Un’impresa che in Svizzera crea canali di distribuzione separati di proprietà del gruppo e applica sensibili rincari di prezzo dovrebbe essere consapevole della possibilità di essere classificata come relativamente dominante. La regolamentazione proposta non intende di per sé mettere in dubbio i sistemi di distribuzione delle imprese che dominano il mercato. Anche un’impresa con posizione

35 Cfr. n. 1.3.5 per i relativi esempi.