Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine

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prestazione e controprestazione e si riferisce quindi ai partner commerciali. L’articolo 7 capoverso 2 LCart riporta sei pratiche che, se realizzate, possono configurare un abuso da parte di imprese che dominano il mercato. In particolare, tali imprese dominanti non possono in linea di principio rifiutare relazioni commerciali (art. 7 cpv. 2 lett. a LCart) oppure discriminare partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali (art. 7 cpv. 2 lett. b LCart). Tuttavia, il verificarsi di una delle pratiche elencate non genera automaticamente un abuso. È necessario infatti che le pratiche dell’impresa dominante ostacolino di fatto un’altra impresa nell’accesso o nell’esercizio della concorrenza o che svantaggino i partner commerciali. Inoltre, perché si configuri una pratica di abuso da parte dell’azienda dominante deve prima essere esclusa ogni eventuale giustificazione oggettiva (le cosiddette legitimate business reasons).

Il diritto svizzero non prevede alcun divieto nei confronti di misure private di geoblocco15. In particolare, la legge del 19 dicembre 198616 sulla concorrenza sleale (LCSI) non contiene alcuna disposizione in tal senso. Tuttavia le prescrizioni della LCart possono in determinati casi vietare il geoblocco. Se due aziende si accordano sull’utilizzo del geoblocco a danno del mercato svizzero, tale comportamento può configurare un accordo illecito direttamente sanzionabile ai sensi dell’articolo 5 LCart. Inoltre, l’utilizzo del geoblocco da parte di imprese che dominano il mercato può configurare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 7 LCart. Tuttavia, nell’ottica della legislazione sui cartelli sui cartelli vanno considerate le circostanze di ogni singolo caso.

1.3 «Iniziativa per prezzi equi»

1.3.1 Testo dell’iniziativa

L’iniziativa popolare «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» ha il tenore seguente:

La Costituzione federale17 (Cost.) è modificata come segue:

Art. 96 cpv. 1

1La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza. Prende in particolare provvedimenti che garantiscano l’acquisto senza discriminazioni di beni e servizi all’estero e impediscano alle imprese che hanno una posizione di potere sul mercato di limitare la concorrenza mediante pratiche unilaterali.

15 In ambito UE per blocco geografico (privato) si intendono iniziative private da parte di imprese volte a limitare l’accesso alle proprie piattaforme online a utenti di altri Stati membri. Per piattaforma online si intendono per esempio siti internet ma anche altre applicazioni. Cfr. il considerando 1 del regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, GU L 601 del 2.3.2018, pagg. 1-15.

16 RS 241

17 RS 101