Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine

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a impedire che determinate imprese, a causa di ostacoli commerciali statali, impongano ingiustificatamente prezzi più elevati sul mercato svizzero rispetto a quelli praticati all’estero. Rifornendo infatti i compratori svizzeri esclusivamente tramite canali di distribuzione nazionali, tali imprese generano distorsioni della concorrenza nei mercati a valle. La richiesta principale dell’iniziativa

– agire contro l’isolamento del mercato svizzero – è quindi soddisfatta dal controprogetto indiretto. La legge sui cartelli dovrà pertanto potersi applicare a comportamenti abusivi chiaramente definiti, adottati anche da imprese che non hanno una posizione di potere assoluta sul mercato. Alla luce di ciò, esattamente come gli iniziativisti, anche il Consiglio federale propone una modifica della LCart. Prevede al riguardo l’introduzione del concetto di potere di mercato relativo limitata a determinate fattispecie, al fine di garantire alle imprese attive in Svizzera la libertà di approvvigionamento all’estero e di evitare distorsioni della concorrenza. Le imprese attive in Svizzera che, contrariamente alle loro concorrenti nazionali ed estere, vengono rifornite senza alcuna giustificazione esclusivamente tramite i canali di distribuzione interni al gruppo a prezzi o a condizioni più onerose vanno potersi difendere ricorrendo, a determinate condizioni, all’istituto del potere di mercato relativo. Tale diritto potrà essere invocato soltanto se le imprese non dispongono di possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze, ovvero se si trovano in un rapporto di dipendenza e se il rifiuto di potersi rifornire all’estero ai prezzi locali conduce a distorsioni della concorrenza evidenti. L’elemento determinante per valutare l’entità di un abuso di posizione dominante è quindi la presenza di una distorsione della concorrenza causata da una discriminazione ingiustificata. Il concetto di pratica di sfruttamento abusivo32 contenuto nel vigente articolo 7 LCart non è quindi parte integrante del controprogetto indiretto.

Si ha discriminazione soltanto quando sussiste un rapporto di dipendenza tra imprese e si è in presenza di dipendenza nei casi in cui un’impresa per essere competitiva deve potersi approvvigionare di un determinato bene o servizio e non abbia possibilità sufficienti né ragionevolmente esigibili di ricorrere ad alternative. Quali siano i beni e i servizi che costituiscono un’alternativa, e se tali alternative siano esigibili e disponibili in quantità sufficiente rimane una questione legata al singolo caso concreto, che quindi può variare di volta in volta. Una possibilità ragionevolmente esigibile è data per esempio dall’acquisto di beni o servizi analoghi presso un altro offerente. Un rapporto di dipendenza si può poi verificare quando un’impresa è stata oggetto di investimenti e quando la chiusura della relazione commerciale potrebbe metterne in pericolo l’esercizio dell’attività economica33. In questo caso specifico tuttavia le parti commerciali possono stipulare un contratto a garanzia di un piano di ammortamento. Il rapporto di dipendenza può quindi configurarsi soltanto nei casi in cui un’impresa non si sia messa consapevolmente in questa situazione34. Il presente documento non riporta esempi speculari di fornitori in posizione di dipendenza da compratori relativamente dominanti. Da un lato perché questo tipo di fattispecie non è fondamentalmente collegata alla problematica dell’isolamento del mercato, dall’altro perché in linea di principio i compratori all’estero sono protetti dalle legislazioni sui cartelli dei rispettivi Paesi. Se un offerente svizzero opera in un determinato mercato estero, la sua attività è soggetta alla normativa sui cartelli di quel Paese. L’attività di acquisto sui mercati esteri non può invece essere appurata con altrettanta sicurezza. Ne consegue che compratori con posizione dominante relativa non sono legati a fornitori inefficienti (poiché questi, in caso di dubbio, preferiscono avvalersi di strutture inefficienti piuttosto che optare per un procedimento di infrazione alla legge sui cartelli dall’esito incerto). La costante ricerca verso l’aumento dell’efficienza, insita nel concetto di concorrenza, non è pertanto soggetta a eccessive limitazioni.

32 Si veda la definizione al n. 1.2.

33 Cfr. DPC 2005/1, pag. 146 n. marg. 96, CoopForte.

34 Cfr. al riguardo già DPC 2005/1, 146 n. marg. 99, CoopForte.