Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine
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come dannoso il rifiuto di fornire beni o servizi all’estero da parte di offerenti con posizione dominante relativa nei casi in cui tale rifiuto causa distorsioni della concorrenza. Presuppone peraltro anche un elevato grado di potere di mercato in quanto prevede che un compratore è considerato dipendente soltanto quando non ha possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze. Il controprogetto indiretto è quindi costituzionale.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La regolamentazione è volta a promuovere la concorrenza evitando le discriminazioni abusive di prezzo e le pratiche di isolamento del mercato svizzero. Si pone quindi nel solco delle regole di concorrenza presenti negli accordi di libero scambio siglati dalla Svizzera. La maggior parte di questi accordi prevedono disposizioni sulla concorrenza in base alle quali l’abuso di una posizione di mercato dominante atta a pregiudicare le relazioni commerciali o a eludere l’obiettivo di apertura dei mercati non è compatibile con tali accordi (cfr. l’art. 23 dell’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea51). Anche se la nozione di potere di mercato relativo non è chiaramente definita in questi accordi, il controprogetto è compatibile con essi. L’articolo 23 dell’Accordo precedentemente menzionato tra Svizzera e UE recita infatti: «lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo» non è compatibile con il buon funzionamento dell’accordo nella misura in cui è suscettibile di pregiudicare il traffico bilaterale di merci.
Inoltre, l’articolo III dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio dell’OMC (GATT 1994), l’articolo XVII dell’Accordo generale dell’OMC sugli scambi dei servizi (GATS) e le corrispondenti disposizioni negli accordi di libero scambio della Svizzera vietano di trattare i beni, i servizi o i prestatori di servizi stranieri in misura meno favorevole rispetto a quelli nazionali. Vietano altresì la discriminazione di trattamento, diretta o indiretta, sui prodotti di offerenti stranieri. Aboliscono infine le restrizioni quantitative all’importazione (art. XI GATT) e le misure di effetto equivalente (cfr. art. 13 cpv. 1 dell’Accordo tra Svizzera e UE).
Ai sensi del controprogetto indiretto, i beni o i servizi stranieri non sono trattati in misura meno favorevole rispetto a quelli nazionali e non vi è quindi alcuna discriminazione diretta. Inoltre il controprogetto indiretto pone su un piano di parità i prestatori di servizi svizzeri ed esteri se forniscono servizi all’estero e se sono soddisfatte le altre condizioni costitutive della regolamentazione proposta. A tale riguardo sono ininfluenti sia la sede dell’impresa sia per esempio lo stabilimento di produzione. Inoltre, secondo la modifica proposta, rimangono lecite le discriminazioni di prezzo se vi sono motivi oggettivi che le giustificano. Nella misura in cui prodotti, servizi e prestatori di servizio nazionali ed esteri sono giudicati alla stessa stregua anche nella prassi, si può dedurre che il controprogetto indiretto è compatibile con l’obbligo di rispettare il principio del trattamento nazionale previsto negli accordi menzionati. Non si può invece valutare in maniera conclusiva se la nozione di potere di mercato relativo applicata a una fattispecie specifica che coinvolge esclusivamente imprese attive a livello internazionale possa essere interpretata come discriminazione diretta da parte dei partner contrattuali della Svizzera.
Non si può escludere che il controllo dei prezzi previsto per legge, ed eventualmente attuato per via giudiziaria, possa influire sul commercio transfrontaliero. Tuttavia, essendo l’intervento mirato ad abbassare i prezzi, il commercio transfrontaliero dovrebbe risultarne incoraggiato piuttosto che ostacolato. Per tale motivo si può dedurre che il controprogetto indiretto è in armonia anche con i divieti di restrizione quantitativa e con le misure di effetto equivalente degli accordi menzionati. In conclusione, il regolamento proposto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.