Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine

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a) è presentata sotto forma di progetto interamente elaborato e risponde alle esigenze in materia di unità della forma;

b) tra i singoli elementi dell’iniziativa sussiste un nesso materiale e pertanto soddisfa le esigenze di unità della materia;

c) l’iniziativa non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale e pertanto rispetta le esigenze di compatibilità con il diritto internazionale.

1.3.4 Scopi e tenore dell’iniziativa

Il vigente articolo 96 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) prevede che la Confederazione emani prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza. L’iniziativa chiede di completare questo capoverso in modo che la Confederazione sia tenuta a prendere provvedimenti al fine di garantire l’acquisto senza discriminazioni di beni e servizi all’estero e di impedire la limitazione della concorrenza causata da pratiche unilaterali adottate da imprese che dominano il mercato.

A questo scopo, gli iniziativisti propongono una disposizione transitoria (art. 197 n. 12 cpv. 2 AP-Cost.) per estendere anche alle imprese che hanno una posizione dominante relativa (art. 197 n. 12 cpv. 2 lett. a AP-Cost.) il campo d’applicazione delle norme relative a pratiche anticoncorrenziali di imprese che dominano il mercato. Si parla di dominio relativo di un’impresa quando da essa dipendono altre imprese che non hanno possibilità sufficienti o ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze per l’acquisto o la vendita di beni o servizi.

Oltre a estendere il campo d’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 LCart alle imprese con posizione dominante relativa, l’iniziativa prevede un ampliamento dell’elenco di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCart, che riporta i principali esempi di abuso di posizione di mercato dominante. L’iniziativa chiede che le pratiche delle imprese che dominano il mercato, o con posizione dominante relativa, siano giudicate illecite quando, in assenza di motivi oggettivi che le giustificano, limitano la possibilità dei compratori di acquistare nello Stato di loro scelta ai prezzi praticati dalle imprese locali, beni o servizi offerti in Svizzera e all’estero. Chiede peraltro che le differenze di prezzo continuino a essere ritenute lecite qualora le imprese non perseguano obiettivi contrari a dinamiche di concorrenza o non provochino distorsioni della concorrenza (art. 197 n. 12 cpv. 2 lett. b AP-Cost.).

L’iniziativa prevede inoltre che alle imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa sia concesso di limitare unilateralmente l’acquisto dei beni che esportano, nel caso in cui tali beni siano destinati a essere reimportati e rivenduti senza ulteriore lavorazione nel Paese di produzione (art. 197 n. 12 cpv. 2 lett. c AP-Cost.). Con tale norma si vuole, da un lato, consentire alle imprese attive in Svizzera di proseguire le pratiche di isolamento del mercato interno e, dall’altro, autorizzare anche le imprese dominanti a farlo. Questa regolamentazione andrebbe integrata nell’articolo 7 LCart, eventualmente con l’aggiunta di un nuovo capoverso.

Inoltre, si chiede che le pratiche di abuso da parte di imprese con posizione dominante relativa non siano punite con sanzioni dirette ai sensi della legislazione sui cartelli (art. 197 n. 12 cpv. 2 lett. d AP-Cost.). Ciò richiederebbe di adeguare l’articolo 49a capoverso 1 LCart in modo da sanzionare le violazioni dell’articolo 7 LCart commesse da imprese che dominano il mercato.

Secondo la disposizione transitoria proposta dagli iniziativisti, infine, la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) andrebbe completata da una disposizione volta a garantire l’acquisto senza