Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/58: Modifica della legge sui cartelli come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (iniziativa per prezzi equi)» · 23 pagine
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3.3 Ripercussioni per l’economia
Il divieto di discriminazione per le imprese con posizione dominante relativa potrebbe in determinati casi condurre a un calo dei costi per l’approvvigionamento di beni e servizi. Prezzi all’acquisto più bassi per singoli prodotti riducono i costi di produzione e aumentano il margine di manovra che hanno le imprese dipendenti nel fissare i. Queste ultime possono infatti incrementare il fatturato legato a determinati prodotti aumentando i propri margini oppure riducendo i prezzi dei prodotti finali e vendendo quindi quantità maggiori. Ciò dovrebbe tradursi in un aumento della competitività delle PMI con basso margine di trattativa nei confronti dei fornitori con dominio relativo. Tuttavia questo meccanismo si applicherebbe principalmente ai prodotti cari, soggetti cioè a supplementi di prezzo eccessivi o caratterizzati da alti volumi di vendite, altrimenti il risparmio ottenuto si rivelerebbe probabilmente troppo basso rispetto ai costi procedurali e amministrativi e non giustificherebbe quindi un procedimento per infrazione alla legge sui cartelli. Il divieto di discriminazione rimarrebbe comunque limitato ai prodotti standard. Per i beni e i servizi più complessi, come singoli macchinari fabbricati unicamente in base alle esigenze specifiche degli acquirenti, sarebbe infatti più difficile fornire la prova di una discriminazione (di prezzo) illegittima. Al contrario, la relazione di dipendenza tra grandi imprese con un fatturato importante e i loro fornitori è più spesso reciproca. Un altro aspetto da considerare è che il divieto di discriminazione dei prezzi all’estero sottoporrebbe anche i fornitori svizzeri a una concorrenza più dura, dato che si troverebbero a dover competere in maniera diretta e più intensa con importazioni a prezzi inferiori. Ciò aumenterebbe probabilmente la concorrenza all’interno dei mercati coinvolti e si assisterebbe anche a un rafforzamento della competitività internazionale dell’industria svizzera. Poiché la nuova regolamentazione si applicherebbe anche a imprese con posizione dominante relativa con sede in Svizzera ma operative su scala internazionale, tali imprese avrebbero meno possibilità di discriminare i prezzi fuori dai confini svizzeri. Se queste imprese offrono i loro beni e servizi all’estero a prezzi più bassi che in Svizzera, i compratori svizzeri che dipendono da esse potrebbero richiedere una fornitura all’estero alle condizioni del mercato locale, con un conseguente beneficio in termini di risparmio. Infine, è altresì possibile che aumentando la pressione dei costi sui canali di distribuzione esteri aumenti anche la pressione sulle imprese di distribuzione in Svizzera, al punto che alcune di esse potrebbero essere addirittura costrette a chiudere l’attività. Un simile esito lascerebbe presupporre che queste imprese di distribuzione in Svizzera si appoggino su strutture inefficienti e che siano riuscite a sopravvivere sul mercato soprattutto grazie a una concorrenza inesistente.
Anche l’agricoltura acquisisce vari prodotti intermedi all’estero, come mangimi, macchinari, ecc. Anche in questo settore si possono quindi configurare relazioni di dipendenza tra agricoltori e imprese con posizione dominante relativa. Gli agricoltori sono considerati imprese ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bisLCart. Tuttavia, una delle condizioni previste dal controprogetto indiretto presuppone che vi sia una pratica di discriminazione della concorrenza in un mercato a valle. Poiché in Svizzera il mercato agricolo è per la maggior parte isolato dall’estero, è lecito chiedersi in quale misura possano esistere relazioni concorrenziali transfrontaliere nell’ambito delle quali la competitività degli agricoltori svizzeri possa venire discriminata. In mancanza di questo presupposto il controprogetto indiretto non è applicabile.
Il controprogetto indiretto potrebbe avere effetti anche sugli offerenti di servizi digitali. La digitalizzazione dell’economia ha determinato sempre più la comparsa sul mercato delle cosiddette piattaforme di mercato bidirezionali (digitali), punto d’incontro tra offerenti e compratori. Questo tipo di piattaforme è caratterizzato da effetti di rete positivi. Ovvero, gli offerenti e i compratori che vi si incontrano traggono vantaggio da una bassa concentrazione di poche piattaforme e di conseguenza gli offerenti possono acquisire una posizione di potere (relativo) sul mercato. Per esempio, se un’impresa attiva in Svizzera (p. es. un hotel) volesse acquistare un servizio digitale (p. es. l’intermediazione di un pernottamento) e un offerente con posizione dominante (p. es. una piattaforma d’intermediazione)