Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine
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modalità dell’annuncio sono disciplinate a livello di ordinanza (cfr. art. 18-20 OADI8). Sarà sempre possibile annunciarsi anche in forma non elettronica. Nella versione tedesca «Arbeitsuchende» è sostituito con «arbeitsuchender Person» per rispettare il principio della neutralità di genere.
Art. 17 cpv. 2 e 2bis(nuovo)
Per poter far valere il diritto all’ID, la persona assicurata deve annunciarsi tempestivamente per il collocamento. Il diritto all’ID è riconosciuto al più presto a partire dalla data dell’annuncio. In futuro tale annuncio avverrà principalmente in forma elettronica tramite una piattaforma di accesso. La menzione «al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone» va pertanto soppressa. Il testo della disposizione deve inoltre essere formulato in modo neutro dal punto di vista tecnologico. La nozione di «personalmente» è necessaria per l’identificazione della persona che si annuncia. Tale identificazione potrà in futuro avvenire anche elettronicamente. Il Consiglio federale sta creando le condizioni quadro legali e organizzative per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica da parte dello Stato (cosiddetto eID). Finché tale sistema non sarà garantito, l’identificazione della persona sarà effettuata in tempi brevi dall’autorità competente. Le modalità dell’annuncio saranno disciplinate a livello di ordinanza (cfr. art. 19 OADI). Sarà sempre possibile annunciarsi anche in forma non elettronica e presentarsi personalmente. Per poter essere chiaramente riconoscibile, il servizio competente per l’annuncio è specificato separatamente in un nuovo capoverso 2bis. Conformemente all’articolo 113 capoverso 2 lettera b LADI, i Cantoni designano i servizi competenti. L’articolo 85 capoverso 1 LADI definisce i compiti dei servizi cantonali. Alcuni compiti dei servizi cantonali possono essere affidati agli URC (art. 85b LADI). L’annuncio al Comune di domicilio, in parte ancora praticato, non sarà più possible. Per i Comuni non è previsto un collegamento ai sistemi d’informazione dell’AD. Nella versione tedesca «Der Versicherte» è sostituito con «Die versicherte Person» per rispettare il principio della neutralità di genere.
Art. 35 cpv. 2
Con la modifica al capoverso 2 il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima dell’ILR di al massimo sei periodi di conteggi se le seguenti condizioni sono adempiute: il numero dei preannunci inoltrati è più elevato rispetto a sei mesi prima e le previsioni della Confederazione sull’andamento del mercato del lavoro non prospettano alcun miglioramento. Con quest’ultima nozione si intende che le previsioni congiunturali della Confederazione non prevedono, nei successivi 12 mesi, un calo del tasso di disoccupazione. Riscuotere l’ILR per più di 12 mesi e per al massimo 18 mesi è possibile soltanto durante il periodo di validità stabilito dal Consiglio federale.
Art. 36 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 5 (nuovo)
Nel capoverso 1 «per scritto» e «servizio cantonale» sono stralciati in quanto l’ILR verrà in futuro richiesta principalmente per via elettronica. Inoltre, con il nuovo capoverso 5 viene sancito che la procedura di preannuncio sarà definita a livello di ordinanza. Questo adeguamento corrisponde alla regolamentazione in vigore in materia di IPI (art. 45 LADI, art. 69 OADI). Sarà tuttavia possibile effettuare il preannuncio anche in forma non elettronica. La disposizione è formulata in maniera neutra dal punto di vista tecnologico. Nel primo periodo del capoverso si è inoltre proceduto a un adeguamento di natura linguistica.
Art. 40 (abrogato)
Questo articolo può essere stralciato senza essere sostituito. Le relative disposizioni, legate all’obbligo di accettare un’occupazione provvisoria, non sono state e non sono di alcuna utilità nella pratica. L’esistenza effettiva di una perdita di lavoro viene controllata mediante i moduli presentati per il conteggio dell’ILR.
8 RS 837.02
601-01.2-00001 \ COO.2101.104.3.3123004 11/24