Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine

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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera. Non si ripercuote sulla convenzione n. 168 dell’OIL concernente la promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione, ratificata dalla Svizzera il 17 ottobre 199015. Il progetto non incide nemmeno sull’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), in base al quale la Svizzera riprende le disposizioni di coordinamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 (cfr. ALC, allegato II, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale)1617. Infatti, questi due testi puntano esclusivamente sul coordinamento e non sull’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri mantengono dunque un margine di manovra nella concezione del proprio sistema di sicurezza sociale, fatte salve le disposizioni sul coordinamento dell’UE. Le legislazioni nazionali contenute nel presente progetto sono compatibili con le disposizioni sul coordinamento dell’Allegato II dell’ALC.

5.3 Subordinazione al freno alle spese

Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La presente revisione non include né disposizioni in materia di sussidi né crediti d’impegno o dotazioni finanziarie e il contributo federale a favore dell’AD previsto dalla legge (cfr. art. 90a LADI) non è legato alle spese effettive dell’AD, pertanto non è toccato da questa riforma. Di conseguenza non si applica in questo caso la regolamentazione concernente il freno all’indebitamento.

5.4 Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non è toccato dalla legislazione sui sussidi.

5.5 Delega di competenze legislative

Il progetto prevede la delega al Consiglio federale delle seguenti competenze legislative.

LADI

Articolo 35 capoverso 2: la competenza attuale del Consiglio federale viene ampliata in quanto non è necessario dimostrare l’esistenza di una disoccupazione persistente e rilevante per poter prolungare di sei mesi la durata massima dell’ILR. L’attuazione dell’articolo 35 capoverso 2 LADI è disciplinata a livello di ordinanza in un articolo separato (art. 57b OADI).

Articolo 36 capoverso 5: la procedura per il preannuncio del lavoro ridotto deve essere definita a livello di ordinanza. Le modalità per l’annuncio online e l’annuncio diretto presso l’autorità competente (come fatto finora) saranno stabilite dal Consiglio federale.

Articolo 53 capoverso 4: il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio per la riscossione dell’indennità per insolvenza (cfr. art. 77 OADI). Con l’introduzione dei servizi online l’annuncio verrà fatto principalmente tramite la piattaforma d’accesso, mentre l’annuncio diretto presso la cassa pubblica di disoccupazione competente (art. 77 OADI) costituirà l’eccezione.

LC

Articolo 35 capoverso 5 lettera d: il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza la portata dei diritti di comunicazione e di trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’SPC

15 RS 0.837.475

16 RS 0.831.109.268.1

17 RS 0.831.109.268.11

601-01.2-00001 \ COO.2101.104.3.3123004 21/24