Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine
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disoccupazione possono essere trasmessi mediante la procedura unitaria di notifica dei salari (PUNS) direttamente alle autorità fiscali dei Cantoni che prevedono questa possibilità. Creando questa base legale si tiene conto delle esigenze degli organi d’esecuzione e al contempo dell’attuazione della strategia «Svizzera digitale» e si facilita così il disbrigo delle pratiche amministrative.
Il nuovo articolo 97a capoverso 8 LADI permette la trasmissione elettronica dei dati agli organi menzionati all’articolo 97a LADI.
A causa dei requisiti più elevati in materia di basi legali per la gestione dei sistemi d’informazione e alle esigenze poste dalla legislazione in materia di protezione dei dati occorre rielaborare l’articolo 96c LADI affinché vengano elencati concretamente coloro che hanno accesso ai sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione e per quali compiti. In seguito alla gestione di nuovi sistemi come i servizi online e la piattaforma per la gestione dei posti vacanti occorre inoltre definire chi ha accesso a questi sistemi e per quali compiti. Parlando di accesso ed elencando gli organi autorizzati e i rispettivi compiti legali è possibile attribuire a livello di ordinanza i diritti di accesso alle collezioni di dati necessarie per adempiere i propri compiti.
In Svizzera vi sono due sistemi, l’SPC e l’AI, che si occupano di reintegrare rapidamente nel mercato del lavoro le persone che si ritrovano involontariamente disoccupate. Entrambi i sistemi si concentrano su rischi ben definiti e sulle proprie competenze chiave. In questo modo, mancano le competenze necessarie per lavorare con persone che presentano molteplici problemi di reintegrazione, il che comporta ritardi di reinserimento e conseguenti costi. Per permettere una reintegrazione rapida e duratura nel mercato del lavoro nell’interesse delle persone coinvolte e delle istituzioni, in simili situazioni è necessario che vi sia un coordinamento efficace o una cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale, ossia la cosiddetta collaborazione interistituzionale (CII). Per essere il più efficace e mirata possibile, tale collaborazione deve potersi basare in maniera ottimale su sistemi d’informazione. Il servizio che si occupa del caso deve poter trattare i dati rilevanti. Con la presente modifica di legge si prevede di accordare agli organi dell’AI la possibilità di trattare in maniera limitata i dati nel sistema d’informazione dell’SPC.
1.3.3 Condizioni per il prolungamento della durata massima dell’ILR
Durante il periodo di validità della legge federale del 25 settembre 20096 sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché del potere d’acquisto (legge sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale), rimasta in vigore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, il Consiglio federale è stato autorizzato a prolungare, senza ulteriori condizioni, la durata massima dell’ILR di al massimo 12 periodi di conteggio, rendendo così possibile una durata massima di 24 mesi nel termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione. Si era deciso di sospendere l’articolo 35 capoverso 2 LADI poiché la condizione della «disoccupazione persistente e rilevante» prevista nella legge non permetteva di garantire il carattere preventivo auspicato dell’ILR. Inoltre tale condizione è difficile da dimostrare nella pratica e la relativa prova può essere fornita soltanto dopo un lungo periodo di congiuntura negativa. Era stata soppressa anche la possibilità di prolungare la durata massima dell’indennità per singole regioni o rami economici colpiti in modo particolarmente rigoroso essendo difficile da applicare (delimitazione delle regioni o dei rami economici) e potendo comportare effetti negativi (distorsione della concorrenza, disparità di trattamento regionali, ecc).
In seguito all’abrogazione della legge sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale, il DEFR è stato incaricato di esaminare la possibilità di adeguare l’articolo 35 capoverso 2 LADI nell’ambito della successiva revisione affinché il Consiglio federale possa anche in futuro decidere per tempo di prolungare la durata massima dell’ILR. Nel caso di una delega di competenze al Consiglio federale il legislatore stabilisce in genere delle condizioni. Vengono pertanto integrate nell’articolo 35 capoverso 2 LADI due nuove condizioni mirate:
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