Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine

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gestisce il sistema d’informazione dell’SPC. Alla lettera b vengono enumerati i servizi offerti sulla piattaforma del SPC.

Anche in questo caso è stata colta l’occasione per esaminare gli organi e gli uffici che devono disporre dei diritti di accesso e di trattamento e definire i compiti per cui è accordato l’accesso. Per poter ad esempio attuare i modelli di collaborazione nel quadro della CII, le basi legali per l’accesso al sistema d’informazione dell’SPC devono essere elaborate di conseguenza. Nella frase introduttiva del capoverso 3 non si parla più di procedura di richiamo ma di «accesso» e «trattamento dei dati». La portata dei diritti di accesso è delimitata dai compiti legali. I singoli diritti di accesso o di trattamento dei dati verranno stabiliti in maniera dettagliata a livello di ordinanza per ogni servizio e per ogni collezione di dati (cfr. art. 35 cpv. 5 lett. d). Alla lettera a viene soppressa la menzione della «SECO» quale «autorità federale preposta al mercato del lavoro (art. 31 cpv. 1 LC), in quanto quest’ultima non ha mai richiesto né utilizzato tale accesso. Per l’utilizzo del sistema da parte dei collaboratori dell’ufficio di compensazione dell’AC, a cui compete la vigilanza e dell’esecuzione della LADI, possono essere accordati diritti di accesso senza prevedere un’ulteriore base legale, in quanto tale ufficio è proprietario dei dati. La SEM ritiene opportuno sopprimere il suo nome non avendo più bisogno di diritti di accesso al sistema d’informazione dell’SPC per i propri compiti (cfr. commento all’articolo 25 capoverso 3 LC). Anche la lettera b viene pertanto abrogata. Alle lettere c-e, dopo il nome dei servizi autorizzati ad accedere è stata inserita la precisazione «per adempiere i loro compiti legali» e menzionato il corrispondente articolo della LADI. Le casse di disoccupazione non hanno bisogno, per svolgere il proprio lavoro, di un accesso diretto al sistema d’informazione dell’SPC. Nel quadro dei propri compiti possono scambiarsi dati (cfr. art. 96c cpv. 2bisLADI e art. 35 cpv. 3bisLC) tra il sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’AD (art. 83 cpv. 1bislett. a LADI) e quello del sistema d’informazione dell’SPC (art. 83 cpv. 1bislett. b LADI). La lettera f è pertanto abrogata. Alla lettera g viene aggiunta la menzione «ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all’articolo 35a». Come già menzionato, viene in questo caso creata la base legale affinché, se necessario, possano essere accordati agli organi dell’AI i corrispondenti diritti di accesso e di trattamento dei dati nel quadro della CII. I diritti di accesso degli uffici menzionati alle lettere h-j vengono soppressi. Gli organi dell’orientamento professionale non hanno mai fatto valere il diritto di accesso (modifiche al cpv. 1 lett. a n. 4 nonché cpv. 3 lett. h). Tali organi hanno la possibilità di utilizzare la piattaforma dell’SPC senza dover disporre dei diritti di accesso legali. L’Ufficio svizzero del lavoro a domicilio non esiste più, per cui la lettera i viene abrogata. Gli accessi necessari per la Direzione consolare del DFAE sono ora disciplinati al capoverso 3terlettera e. All’elenco degli uffici con diritti di accesso e di trattamento dei dati vengono aggiunti gli organi dell’assistenza sociale (lett. k). Questi ultimi dispongono, come gli organi dell’AI, di diritti di accesso nel quadro della CII conformemente all’articolo 35a disciplinati caso per caso a livello di ordinanza. Con questa modifica viene corretta una svista del legislatore. Infatti, tale aggiunta non era stata introdotta nella LC nel quadro della modifica dell’articolo 96c capoverso 2terLC in occasione dell’ultima revisione LADI.

Hanno accesso alla piattaforma dell’SPC (art. 83 cpv. 1bislett. e LADI) le persone e gli organi elencati al capoverso 3ter, lettere a-e. L’accesso sicuro accordato alle persone in cerca d’impiego che beneficiano per cinque giorni lavorativi di un accesso prioritario alle informazioni concernenti i posti vacanti annunciati è stato previsto nel quadro delle modifiche effettuate nell’ambito dell’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (lett. a). Per la registrazione le persone in cerca d’impiego devono poter essere identificate, ossia devono presentarsi personalmente all’URC competente. Tramite un annuncio per via elettronica non può essere accordato un accesso sicuro alla piattaforma dell’SPC. I datori di lavoro, i collocatori privati e gli URC hanno un accesso sicuro alla piattaforma dei posti vacanti (lett. b-d). Alla lettera e viene menzionata la Direzione consolare del DFAE, che necessita dei diritti di accesso al servizio pubblico di collocamento per sostenere i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare. Tale accesso è attualmente sancito all’articolo 35 capoverso 3 lettera j LC. L’introduzione della precisazione concernente la Direzione consolare è stata proposta dal DFAE per ragioni di protezione dei dati. Al capoverso 1 viene inoltre specificato qual è il servizio che gestisce i sistemi d’informazione dell’SPC. Si tratta dell’«ufficio di compensazione dell’AD» (cfr. art. 25

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