Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

cpv. 2 LC). Al capoverso 5 il contenuto della lettera d deve essere formulato in modo da non creare equivoci. Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza la portata dei singoli diritti di comunicazione e di trattamento dei dati nei sistemi d’informazione del SPC per gli uffici menzionati, in funzione dei loro compiti legali e dei loro diritti, tenendo conto del principio della proporzionalità conformemente alla protezione dei dati (cfr. art. 4 cpv. 2 LPD).

Per tener conto del fatto che la LC prevede ora due sistemi d’informazione sono state introdotte modifiche formali: nella rubrica e nel capoverso 2 dell’articolo 35 viene infatti utilizzato il plurale. Il rinvio alla legge che figura nella parentesi del capoverso 3bisè modificato in funzione delle modifiche proposte all’articolo 83 LADI e nella versione francese la formulazione è stata semplificata. Come avvenuto finora, lo scambio di dati tra i sistemi d’informazione dell’AD e dell’SPC deve continuare ad essere possibile (cfr. art. 96c 2bisLADI).

2.3 Modifica della legge federale sull’assicurazione invalidità

Art. 54 cpv. 5 e 6 (nuovi)

Attualmente, nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII) gli uffici AI possono assumere solo compiti di competenza cantonale. Per rafforzare la collaborazione tra gli operatori locali e offrire nuove opportunità per una ripartizione dei compiti efficiente, in particolare tra l’AI e l’AD, si prevede di accordare agli uffici AI cantonali la competenza di assumere anche compiti previsti dal diritto federale. Il conferimento di tale competenza deve essere autorizzato dal DFI, che svolge così la sua funzione di gestione strategica in qualità di dipartimento competente per l’AI. Al DFI viene data anche la possibilità di vincolare l’autorizzazione a condizioni e oneri, e quindi di incidere in misura determinante sull’impostazione concreta dei progetti e del loro finanziamento. Al capoverso 6 viene disciplinata anche la possibilità di delegare compiti degli uffici AI ad altre istituzioni della CII (ad es. all’AD).

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

L’AD è finanziata per circa il 90 per cento dai contributi salariali dei lavoratori e dei datori di lavoro. I contributi della Confederazione e dei Cantoni ai costi complessivi dell’AD ammontano solo al 10 per cento e sono vincolati per legge (art. 90a lett. b e art. 92 cpv. 7bisLADI). I servizi cantonali vengono indennizzati dal fondo di compensazione dell’AD per l’esecuzione in materia di LADI e di collocamento pubblico secondo la LC (art. 92 cpv. 7 LADI). Per i servizi cantonali viene fissato, in base alla percentuale e al numero di disoccupati del loro Cantone, un importo massimo per i costi complessivi computabili. I Cantoni vengono indennizzati per i costi di esecuzione effettivamente sostenuti nei limiti di tale importo massimo.

La presente revisione non ha pertanto ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione. Le conseguenze per il fondo di compensazione dell’AD vengono dunque descritte qui di seguito.

Occupazione provvisoria in caso di indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie

Con la soppressione dell’obbligo di accettare o di cercare un’occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI, la legge riflette la realtà attuale. Il compito di vigilanza dell’ufficio di compensazione dell’AD resta dunque invariato. Di conseguenza, per il fondo di compensazione dell’AD, ciò non implica costi supplementari né potenziali di risparmio.

601-01.2-00001 \ COO.2101.104.3.3123004 15/24