Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine

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Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Con l’indennità per lavoro ridotto (ILR) l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) offre ai datori di lavoro un’alternativa al licenziamento durante le fasi congiunturali difficili. Le disposizioni in materia sono contemplate dalla legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 31 segg. LADI). Il ricorso al lavoro ridotto serve a far fronte a un calo temporaneo dell’attività e a salvaguardare i posti di lavoro. I lavoratori mantengono il proprio impiego e il datore di lavoro risparmia i costi della fluttuazione del personale (costì d’introduzione, perdita di know-how aziendale, ecc.), conservando la disponibilità dei suoi dipendenti. Hanno diritto all’ILR i lavoratori il cui tempo di lavoro normale è ridotto o il cui lavoro è completamente sospeso per motivi economici. L’ILR ammonta all’80 per cento della perdita di lavoro computabile. I lavoratori che subiscono una perdita di lavoro di intere o mezze giornate per più di un mese sono tenuti, conformemente all’articolo 41 capoverso 1 LADI, a cercare una confacente occupazione provvisoria adeguata. Gli stessi doveri si applicano, conformemente all’articolo 50 LADI, alle persone che beneficiano di un’indennità per intemperie (IPI). Quest’ultima garantisce ai datori di lavoro di determinati rami d’attività un'adeguata compensazione salariale per le perdite di lavoro causate dalle condizioni meteorologiche.

Sia l’ILR che l’IPI sono strumenti dell’AD ben consolidati nella prassi. Nel 2017 sono state versate ILR per un importo pari a 90,6 milioni di franchi e IPI per 54,7 milioni.

Di fatto, le occupazioni provvisorie esercitate nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI sono sempre state poco rilevanti. Secondo le disposizioni legali, coloro che percepiscono queste indennità devono essere disposti a riprendere in qualsiasi momento la propria attività nell’azienda. Questa condizione limita notevolmente la possibilità di trovare un’occupazione provvisoria. Per questo motivo la Confederazione ha deciso di rinunciare all’applicazione dell’obbligo di cercare e accettare un’occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI. In seguito alla comunicazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) del 30 novembre 2015, i servizi cantonali non effettuano più controlli né impongono sanzioni in tal senso.

La mozione 16.3457 del consigliere agli stati Vonlanthen del 15 giugno 2016 «LADI. Meno burocrazia in caso di lavoro ridotto» (di seguito mozione Vonlanthen) è stata accolta dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati nel 2017. Nella mozione si chiede di:

 presentare una revisione dell’articolo 41 LADI che non preveda più l’obbligo della ricerca di un’occupazione provvisoria in caso di lavoro ridotto, e

 facilitare alle imprese il disbrigo delle pratiche amministrative in particolare in caso di lavoro ridotto mediante un'attuazione rapida della strategia di e-government.

Nel quadro della presente revisione parziale si dà seguito alle richieste formulate dall’autore della mozione. Gli adeguamenti auspicati nell’ambito dell’ILR valgono anche per l’IPI in quanto le corrispondenti disposizioni si applicano per analogia all’IPI. Viene soppresso nella legge l’obbligo di accettare o di cercare un’occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI. Lo stesso vale per gli articoli relativi alle corrispondenti prescrizioni di controllo.

Per facilitare il disbrigo delle pratiche amministrative, in particolare in materia di ILR e IPI, si prevede un’attuazione rapida della strategia di e-government dell’AD. A tal fine vengono istituite le basi legali necessarie.

In base alla strategia di e-government del Consiglio federale viene inoltre creata anche per l’AD una base legale per lo scambio digitale dei dati tra il mondo economico e le autorità, tra i cittadini e le autorità e tra le stesse autorità. Viene posta la base per permettere all’assicurazione per l’invalidità (AI) di trattare dati nel sistema del servizio pubblico di collocamento (SPC). Ciò consentirà di ottimizzare la collaborazione tra le autorità interessate

1 RS 837.0

601-01.2-00001 \ COO.2101.104.3.3123004 4/24