Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine
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e migliorare l’integrazione degli assicurati nel mercato del lavoro. Le disposizioni concernenti lo scambio di dati sono in linea di principio formulate in modo neutro dal punto di vista tecnologico affinché possano essere conformi ai progressi futuri.
Per quanto riguarda l’ILR il DEFR è inoltre incaricato di modificare l’articolo 35 capoverso 2 LADI. Secondo la decisione del Consiglio federale del 19 ottobre 2011, tale modifica doveva essere inserita nell’ambito della successiva revisione parziale. I motivi alla base dell’adeguamento richiesto sono tuttora validi. La condizione dell’esistenza di una disoccupazione persistente e rilevante per poter prolungare la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto viene abolita in quanto è difficile da valutare nella pratica e può essere dimostrata soltanto dopo un lungo periodo di congiuntura negativa. Viene soppressa anche la possibilità di prolungare tale durata per singole regioni o rami economici colpiti in modo particolarmente rigoroso in quanto è altresì difficile da applicare (delimitazione delle regioni o dei rami economici) e può comportare effetti negativi (distorsione della concorrenza, disparità di trattamento regionali, ecc.). Il Consiglio federale deve poter stabilire, a determinante condizioni, il prolungamento della durata massima. Affinché questa delega di competenza al Consiglio federale possa essere vincolata a condizioni analoghe vengono formulati nuovi presupposti, che fanno riferimento a indicatori rapidamente disponibili indicanti un peggioramento della situazione economica. In questo modo l’ILR può espletare il suo effetto preventivo immediato, evitando eventuali conseguenze a livello di mantenimento delle strutture.
Le modifiche previste in materia di collaborazione tra le autorità nel quadro dell’attuazione della strategia di e-government non riguardano unicamente la LADI. Sono necessarie disposizioni equivalenti anche nella legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC) e nella legge federale del 19 giugno 19593 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI).
1.2 La normativa proposta
1.2.1 Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie
Viene soppresso dall’articolo 41 LADI e dall’articolo 50 LADI l’obbligo di accettare e di cercare un’occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI e, di conseguenza, vengono abrogati anche gli articoli relativi alle corrispondenti prescrizioni di controllo (art. 40 e 49 LADI). Tutte le disposizioni da stralciare non sono attualmente già più applicate. Abrogandole, la legge avalla pertanto la prassi attuale. La ricerca di un’occupazione provvisoria adeguata e quindi la possibilità di soddisfare l’obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione non sono tuttavia precluse ai lavoratori (art. 41 cpv. 3 e 4 LADI).
1.2.2 Sistemi d’informazione – E-government
In seguito alla crescente digitalizzazione dei compiti dell’AD sono necessari due nuovi sistemi d’informazione. È pertanto indispensabile che venga creata una base legale conformemente alla legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD; art. 11a cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 17). Si tratta in questo caso del sistema d’informazione per i servizi online dell’SPC e dell’AD e della gestione di una borsa online dei posti vacanti (per le offerte e le ricerche d’impiego). Per motivi legati alla sistematica e alla certezza del diritto, tutti i sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione vengono raggruppati ed esplicitamente menzionati in un nuovo articolo (art. 83 cpv. 1bisLADI). Gli attuali sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione, segnatamente quelli destinati al collocamento pubblico, a scopi statistici (art. 83 cpv. 1 lett. i LADI) e al pagamento delle indennità giornaliere da parte delle casse di disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. o LADI), vengono inseriti e menzionati esplicitamente nell’articolo 83 capoverso 1bisLADI, conformemente a quanto previsto nella LPD.
2 RS 823.11
3 RS 831.20
4 RS 235.1
601-01.2-00001 \ COO.2101.104.3.3123004 5/24