Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine
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relativi diritti. Il capoverso 1bisdisciplina l’accesso al sistema dell’SPC. Questo sistema d’informazione e i corrispondenti diritti di accesso sono disciplinati nella LC. È pertanto sufficiente inserire unicamente un rinvio all’articolo 35 LC. I servizi cantonali, gli URC, i servizi LPML e le casse di disoccupazione dispongono dei diritti di accesso per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (cpv. 1ter). Affinché le prestazioni dell’AD possano essere chieste per via elettronica occorre menzionare i destinatari e le possibilità a loro disposizione. I servizi online sono destinati agli assicurati, alle persone in cerca d’impiego e ai datori di lavoro (cpv. 1quater). Il capoverso 2 viene abrogato in quanto gli organi aventi un diritto di accesso sulla base dei loro compiti legali sono direttamente elencati con i relativi diritti di accesso. I sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD sono ora elencati all’articolo 83 capoverso 1bislettere a-e (mentre in precedenza al cpv. 1 lett. i e o), per cui occorre adeguare il corrispondente rinvio nel capoverso 2bis. Il capoverso 2terdeve altresì essere abrogato. L’accesso da parte degli organi dell’assistenza sociale al sistema d’informazione dell’SPC è ora disciplinato all’articolo 35 capoverso 3 lettera k LC (cfr. art. 96c cpv. 1bis). La portata dell’accesso alle varie collezioni di dati (diritti di accesso e di trattamento dei dati) per tutti gli aventi diritto sarà disciplinata a livello di ordinanza a seconda dei loro compiti legali e dei loro diritti di trattamento dei dati (cfr. art. 96b LADI).
Art. 96d (nuovo) Accesso al registro degli abitanti
La maggior parte dei Cantoni dispone di un registro degli abitanti online. La nuova disposizione legale prevede che si possa accordare un accesso al registro degli abitanti anche agli organi d’esecuzione di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a e c, a condizione che il diritto cantonale preveda questa possibilità. Tali organi hanno bisogno di questo accesso per verificare il domicilio della persona assicurata.
Art. 97a cpv. 1 lett. cbis(nuova) e cpv. 8 (nuovo)
L’autorizzazione per lo scambio di dati tra l’AD e le autorità fiscali cantonali, ad esempio nell’ambito della procedura unificata per la notifica dei salari (PUCS), è necessaria per adempiere in maniera efficace e corretta i compiti legali. Menzionando le autorità fiscali cantonali al capoverso 1 lettera cbisviene creata la base legale necessaria a tale scopo. Il nuovo capoverso 8 prevede la possibilità di comunicare i dati per via elettronica.
2.2 Modifica della legge sul collocamento
Art. 25 cpv. 1, 2 e 3 (abrogato)
La precisazione al capoverso 1 è stata introdotta su proposta del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e limita la cerchia dei destinatari alla Direzione consolare, il che rappresenta un aspetto positivo dal punto di vista della protezione dei dati. Nel capoverso 2 si precisa quale ufficio gestisce il sistema d’informazione dell’SPC. Si tratta dell’«ufficio di compensazione dell’AD», che è diretto dalla SECO (art. 83 cpv. 3 LADI). La disposizione è stata inoltre adeguata dal punto di vista linguistico e, in tedesco, è stata formulata secondo il principio della neutralità dei generi. Il capoverso 3 può essere abrogato in quanto la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non svolge più tali compiti.
Art. 35 cpv. 1, 2, 3,3bis, 3ter(nuovo) e 5 lett. d
I sistemi d’informazione in materia di collocamento pubblico sono disciplinati in maniera distinta nella LC. I diritti di accesso e di trattamento dei dati richiedono una base legale (art. 19 cpv. 3 LPD). Ai sensi del diritto sulla protezione dei dati la consultazione di dati mediante procedura di richiamo rientra nella nozione di comunicazione dei dati (art. 3 lett. f LPD). All’articolo 35 capoverso 3 vengono elencati gli uffici e gli organi che dispongono di diritti di accesso e di trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’SPC. In seguito alla modifica delle corrispondenti disposizioni della LADI (cfr. art. 83 e 96c LADI) occorre rielaborare anche l’articolo 35 capoverso 3 LC. Con l’introduzione dei nuovi sistemi d’informazione nel quadro dell’e-government l’ufficio di compensazione dell’AD gestisce due sistemi d’informazione: il sistema d’informazione per il collocamento pubblico e la piattaforma dell’SPC. Al capoverso 1, lettera a, vengono elencati i compiti e i servizi per cui l’ufficio di compensazione dell’AD
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