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Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine

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accordati agli uffici e agli organi autorizzati. Dispone di questa competenza già in base alla legge in vigore.

5.6 Protezione dei dati

Per l’attuazione della strategia «Svizzera digitale» e per ridurre l’onere amministrativo conformemente alla mozione Vonlanthen, vengono adeguate le norme della LADI relative alla protezione dei dati. Le misure esposte di seguito riguardano la protezione dei dati e ne rispettano i principi determinanti.

 Le collezioni di dati devono essere notificate conformemente alla LPD e sono ammesse

solo se derivano da un obbligo legale (art. 3 lett. g e art. 11a cpv. 2 e cpv. 5 lett. a LPD). Tutti i sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione sono elencati in un nuovo capoverso secondo quanto prescritto nella LPD e per ragioni di sistematica (nuovo art. 83 cpv. 1bisLADI).

 La nuova struttura dei servizi abilitati a trattare i dati secondo l’articolo 96c capoversi da 1

a 1quaterLADI è conforme alle norme federali sulla protezione dei dati in quanto i sistemi d’informazione e i servizi abilitati sono menzionati esplicitamente. Ne deriva anche un adeguamento dell’articolo 35 capoverso 1, 3 e 3ter(nuovo) LADI.

 Il nuovo articolo 96d LADI definisce l’accesso degli organi d’esecuzione dell’AD al registro

degli abitanti, sempre che sia previsto dal diritto cantonale. Se la base legale cantonale è rispettata, la disposizione soddisfa le prescrizioni sulla protezione dei dati dell’articolo 17 LPD.

 Infine, la questione della protezione dei dati è trattata nell’articolo 97a capoverso 1 lettera

cbis(nuova) e capoverso 8 (nuovo). Questo articolo disciplina la comunicazione dei dati alle autorità fiscali cantonali e, nel capoverso 8, fornisce una base legale per la trasmissione elettronica dei dati. La creazione di questa base legale soddisfa un’esigenza degli organi d’esecuzione e al contempo tiene conto anche dell’attuazione della strategia «Svizzera digitale», il che determina uno snellimento delle procedure amministrative. L’esigenza di una base legale prevista dall’articolo 17 LPD viene rispettata grazie a queste aggiunte.

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