Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine

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l’evoluzione del numero di preannunci di lavoro ridotto e le previsioni del mercato del lavoro elaborate dalla Confederazione.

La prima condizione riguarda un aumento dei preannunci di lavoro ridotto rispetto a sei mesi prima dell’esame di un eventuale prolungamento. In questo modo viene scelto un indicatore disponibile tutti i mesi (poco prima della fine del mese) e che illustra rapidamente la situazione economica.

La seconda condizione riguarda la previsione di un mancato miglioramento della disoccupazione. Grazie alle previsioni del mercato del lavoro elaborate dalla Confederazione ogni trimestre e che fungono da indicatore complementare si può valutare se il rischio della disoccupazione rimane invariato o addirittura aumenta e stabilire se è opportuno prolungare la durata massima dell’ILR. Si evita inoltre che il prolungamento di tale durata avvenga in un periodo in cui si manifesta già una ripresa economica. Sulla base di queste due condizioni (aumento del numero di preannunci di lavoro ridotto e previsioni stabili o in aumento del tasso di disoccupazione), il Consiglio federale può decidere per tempo se auspica prolungare la durata dell’ILR, impedendo così che le aziende che percepiscono l’ILR raggiungano la fine della durata di riscossione ordinaria di 12 mesi e procedano a licenziamenti prima che sia stato deciso un eventuale prolungamento della durata massima dell’ILR.

Questo meccanismo permette al Consiglio federale di agire per tempo nell’ambito di un primo prolungamento della durata dell’ILR, ma se la crisi si protrae può succedere che la condizione di un aumento dei preannunci di lavoro ridotto rispetto a quelli inoltrati sei mesi prima non sia adempiuta. Il numero dei preannunci potrebbe ad esempio restare stabile a un livello elevato o diminuire leggermente. In questo caso la formulazione dell’articolo potrebbe limitare il margine di manovra del Consiglio federale. La seconda condizione (nessun miglioramento nei 12 mesi successivi) è l’unico indicatore pertinente in caso di ulteriore prolungamento.

Entrambe le condizioni possono essere identificate facilmente e forniscono al Consiglio federale le basi necessarie per decidere nel caso di un primo prolungamento. In questo modo la durata massima dell’ILR può, se opportuno, essere prolungata per tempo. Viene così raggiunto l’obiettivo auspicato e possono essere evitate conseguenze indesiderate, come il rinvio del cambiamento strutturale. Introducendo in maniera tempestiva il prolungamento della durata massima dell’ILR si consente alle imprese di pianificare con una certa sicurezza le proprie attività, evitando così che debbano ricorrere a licenziamenti e permettendo di contenere tempestivamente l’aumento della disoccupazione in periodi di recessione.

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha prolungato la durata massima dell’ILR nel febbraio 2009, nell’ottobre 2011 (primo shock dovuto al franco forte) e nel gennaio 2016 (un anno dopo l’abolizione del tasso minimo di cambio franco-euro). In tali date le nuove condizioni proposte all’articolo 35 capoverso 2 LADI erano sempre adempiute.

1.3.4 Modifica di altri atti normativi

Legge sul collocamento

Con la modifica proposta, all’articolo 96c capoverso 1bisLADI viene menzionato l’accesso al sistema dell’SPC. Gli uffici autorizzati ad accedere sono elencati all’articolo 35 capoverso 3 LC. Questo elenco deve essere rivisto in considerazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Per raggiungere gli obiettivi della CII, la revisione in corso della LAI prevede la possibilità di delegare alcuni compiti federali agli organi dell’AI (cfr. art. 54 cpv. 5 D-LAI7). In tale contesto gli organi dell’AI necessitano dei diritti di accesso e di trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’SPC, disciplinato dalla LC. Per questi diritti di accesso ai dati è necessaria una base legale. Affinché i compiti nel quadro della CII possano effettivamente essere eseguiti dall’AI, come previsto dalla modifica della LADI (cfr. art. 96c cpv. 1bisLADI), le

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