Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine
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Strategia di e-government Svizzera
Confederazione, Cantoni e Comuni seguono una strategia comune al riguardo. L’attuazione della strategia risponde alla seguente missione:
«L’obiettivo perseguito dal Governo elettronico è evidente: mettere le autorità in condizione di fornire le proprie prestazioni alla popolazione, all’economia e all’Amministrazione per via elettronica in maniera trasparente, a costi contenuti e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione».
Nella loro strategia di e-government la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno fissato quattro obiettivi strategici:
1) Orientamento alle prestazioni: i servizi amministrativi elettronici sono facili da usare, trasparenti e sicuri.
2) Utilità ed efficienza: l’e-government apporta un valore aggiunto sia ai cittadini e alle imprese che alle autorità e riduce l’onere amministrativo di tutte le parti coinvolte.
3) Innovazione e promozione della piazza economica: il Governo elettronico sfrutta le innovazioni rendendo così il nostro Paese più attrattivo per le imprese e le persone.
4) Sostenibilità: si incoraggia un utilizzo multiplo delle soluzioni. La Confederazione e i Cantoni garantiscono la sostenibilità dei servizi di e-government creando le condizioni necessarie per l’organizzazione, il finanziamento e l’utilizzo di tali servizi.
Nel 2007 il Consiglio federale ha adottato la prima strategia di e-government Svizzera, per la cui attuazione la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno seguito fino alla fine del 2015 le disposizioni della Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico. Su mandato del comitato direttivo, la direzione operativa ha continuato a sviluppare la strategia del 2007 con le varie parti interessate. Il Consiglio federale, la Conferenza dei governi cantonali, l’Unione delle città e dell’Associazione dei Comuni hanno firmato l’attuale strategia di e-government a fine 2015.
CII
Il 29 marzo 2017 i capi del DFI, del DFGP e del DEFR hanno firmato la decisione di continuare a sviluppare la CII nazionale. Secondo gli articoli 55 e 57 LOGA13, i comitati nazionali designati vengono mantenuti e incaricati di sviluppare e contribuire a dar forma alla CII. Per CII s’intende la collaborazione tra due o più istituzioni nel settore della sicurezza sociale, dell’integrazione e della formazione (AD, AI, assistenza sociale, formazione professionale e integrazione degli stranieri). L’obiettivo principale è migliorare le opportunità d'integrazione delle persone nel mercato del lavoro primario e di ottimizzare il coordinamento dei vari sistemi. Gli obiettivi delle diverse istituzioni, in particolare la formazione e l’inserimento professionale, devono essere sostenuti con l’aiuto della CII. Ciò consente ai vari operatori della sicurezza sociale di concentrarsi sulle proprie competenze chiave e sulle procedure e sui gruppi di beneficiari di base.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il presente progetto si basa principalmente sugli articoli 114 capoverso 1 e 110 capoverso 1 lettere a e c della Costituzione federale (Cost.)14, che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel settore dell’AD. La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza (art. 41 cpv. 2 Cost.).
13 RS 172.010
14 RS 101 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.3.3123004 20/24