Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine
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La strategia di e-government della Confederazione (cfr. punto 4.2) viene attuata mediante l’introduzione di servizi online nell’AD. Questi servizi permettono ai vari operatori dell’AD e dell’SPC di sbrigare per via elettronica le pratiche amministrative. Per tener conto dei progressi tecnologici e della possibilità di inoltrare elettronicamente le domande di prestazioni senza doverle presentare, come avviene ora, direttamente ai servizi competenti, occorre adeguare alcune disposizioni della LADI (art. 10 cpv. 3, art. 17 cpv. 2 e 2bis, art. 36 cpv. 1 e 5, art. 53 cpv. 4 LADI).
Il nuovo articolo 96d LADI costituisce la base legale che permette all’AD di accedere elettronicamente al registro cantonale degli abitanti, sempre che il diritto cantonale lo autorizzi. Il nuovo articolo 97a LADI costituisce invece la base legale che consente, se il diritto cantonale lo prevede, di trasmettere i conteggi delle prestazioni dell’AD direttamente alle autorità fiscali. Il nuovo articolo 97a capoverso 8 LADI autorizza lo scambio elettronico dei dati tra gli organi menzionati all’articolo 97a LADI.
Le autorità d’esecuzione dell’AD e dell’AI hanno sviluppato una serie di modelli di collaborazione nei Cantoni per reintegrare il più efficacemente possibile nel mercato del lavoro le persone disoccupate con problemi di salute. I modelli tengono conto dell’esecuzione a livello federale e delle specificità cantonali. L’AD delega i propri compiti per una durata determinata o trasferisce il caso all’AI in funzione del modello di collaborazione della CCI messo in atto. Durante il periodo in cui il caso viene delegato possono essere sfruttate le competenze specifiche dei consulenti per l’integrazione professionale dell’AI. Allo stesso modo, a seconda del modello cantonale attuato, l’SPC svolge per conto dell’AI i compiti dei cosiddetti servizi del datore di lavoro (ad es. selezione di posti vacanti, consulenza a datori di lavoro, contatti con i datori di lavoro) grazie alle sue competenze chiave sul mercato del lavoro. Per svolgere in maniera efficace questi processi, il servizio che si occupa del caso deve poter trattare direttamente i dati necessari per la reintegrazione e il collocamento. La base legale per l’accesso e il trattamento dei dati amministrativi nel sistema d’informazione dell’SPC (COLSTA5) da parte dei consulenti per l’integrazione professionale dell’AI viene adeguata alle nuove esigenze.
1.2.3 Condizioni per il prolungamento della durata massima dell’ILR
Il DEFR è incaricato di modificare l’articolo 35 capoverso 2 LADI e di stralciare le condizioni attualmente previste in base a cui il Consiglio federale può prolungare la durata dell’ILR di al massimo sei periodi di conteggio. Attualmente per poter prolungare temporaneamente tale durata è necessario che vi sia una situazione di disoccupazione persistente e rilevante. Questo requisito non permette di intervenire tempestivamente e va soppresso. In caso di deleghe di competenze che differiscono rispetto a quanto previsto dalle basi legali, il legislatore stabilisce le condizioni a cui la delega può aver luogo. Nel quadro della presente modifica, si propone di sostituire le condizioni da stralciare con due criteri mirati. A fungere da indicatori vi sono, da un lato, l’evoluzione del numero di preannunci di lavoro ridotto e, dall’altro, le previsioni del mercato del lavoro elaborate dalla Confederazione.
1.2.4 Modifica di altri atti normativi Legge sul collocamento
Il sistema dell’SPC e i relativi diritti di accesso sono disciplinati nella LC. L’introduzione di nuovi sistemi d’informazione e le esigenze poste dalla LPD richiedono un adeguamento delle corrispondenti disposizioni della LC. Per permettere che in particolare i compiti previsti dai modelli di collaborazione possano effettivamente essere svolti dall’AI occorre adeguare le basi legali. Viene inoltre colta l’occasione per rivedere l’elenco degli uffici e degli organi con diritti di accesso e di trattamento dei dati.
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità
5 Sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.3.3123004 6/24