Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine
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Art. 41 cpv. 1, 2 e 5 (abrogati)
I capoversi 1, 2 e 5 sono abrogati in attuazione della mozione Vonlanthen, in cui si chiede la soppressione dell’obbligo di cercare un’occupazione provvisoria durante l’ILR.
Art. 49 (abrogato)
In seguito alla soppressione dell’obbligo di accettare un’occupazione provvisoria (art. 41 LADI), anche questo articolo può essere abrogato. Le relative disposizioni non sono state e non sono di alcuna utilità non essendo attuabili nella pratica. Gli abusi nel settore delle IPI possono essere contrastati soltanto retroattivamente mediante la verifica dei moduli di conteggio e grazie ai controlli svolti dalla SECO. Le prestazioni indebitamente ottenute sono oggetto di una domanda di restituzione e, se necessario, di una denuncia penale. In caso di sospetto di abuso, gli organi d’esecuzione possono procedere in qualsiasi momento ad ulteriori chiarimenti.
Art. 53 cpv. 4 (nuovo)
In futuro il diritto all’indennità per insolvenza verrà fatto valere principalmente per via elettronica. Il nuovo capoverso 4 stipula esplicitamente che il Consiglio federale disciplina la relativa procedura di annuncio (cfr. art. 77 OADI). Sarà tuttavia possibile chiedere l’indennità anche in forma non elettronica.
Art. 83 cpv. 1 lett. i e o nonché cpv. 1bis(nuovo)
L’introduzione di nuovi servizi digitali comporta la creazione di sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione e per i quali è necessaria una base legale. In base alla legge sulla protezione dei dati (art. 11a cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 17 LPD), tali sistemi devono essere esplicitamente menzionati, unitamente al loro scopo. Dal punto di vista della sistematica del diritto, è pertanto opportuno elencare singolarmente in un nuovo capoverso tutti i sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione. Questi ultimi vengono elencati in modo esaustivo nel nuovo capoverso 1bis. I sistemi in questione sono i seguenti: il sistema per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, quello per il collocamento pubblico, per la registrazione dei dati ai fini dell’analisi del mercato del lavoro, per la gestione di una piattaforma di accesso ai servizi online e per la gestione della piattaforma dell’SPC. I sistemi d’informazione a cui attualmente si fa riferimento nelle lettere i e o del capoverso 1 devono essere spostati nel nuovo capoverso 1bis. L’attuale lettera i tratta la gestione dei sistemi da parte dell’ufficio di compensazione in maniera molto generica senza specificare le collezioni di dati. Alla lettera o la legge parla ancora di centro di informatica delle casse di disoccupazione. Attualmente i sistemi d’informazione per le casse di disoccupazione sono gestiti unicamente dall’ufficio di compensazione dell’AD. Con questa nuova struttura viene inoltre posta la base che permetterà, all’occorrenza, di emanare per i sistemi d’informazione una specifica ordinanza (attualmente sono in vigore tre ordinanze91011). Queste modifiche garantiscono la certezza del diritto e consentono di uniformare la prassi.
Art. 96c cpv. 1 (nuovo), 1bis(nuovo), 1ter(nuovo), 1quater(nuovo), 2 (abrogato), 2bise 2ter(abrogato)
Accesso ai sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione
La struttura dell’articolo viene adeguata alle attuali esigenze legali in materia di regolamentazione degli accessi ai sistemi d’informazione. Vengono descritti esattamente i compiti per i quali gli organi, i servizi e le persone autorizzate dispongono dei diritti di accesso. La rubrica dell’articolo è adeguata di conseguenza parlando in generale di accesso e non specificatamente di procedura di richiamo. Il capoverso 1 disciplina l’accesso delle casse di disoccupazione al sistema di pagamento dell’AD. Per effettuare il pagamento, il conteggio e la contabilizzazione delle prestazioni dell’AD bisogna accordare alle casse di disoccupazione i
9 RS 823.114
10 RS 837.061.1
11 RS 837.063.2
601-01.2-00001 \ COO.2101.104.3.3123004 12/24