Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 24 pagine
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Per permettere agli organi dell’AI di esercitare i loro diritti nel sistema d’informazione dell’SPC secondo quanto previsto nella LADI e nella LC occorre creare nella LAI la necessaria base legale. Affinché i diritti di accesso e di trattamento dei dati in tale sistema possano essere esercitati deve essere possibile delegare compiti agli organi dell’AI. È previsto che il Dipartimento federale dell’interno (DFI), in qualità di organo di vigilanza dell’AI, possa autorizzare singoli organi d’esecuzione dell’AI ad assumere compiti a determinate condizioni. Viene inoltre stipulato che alcuni dei compiti degli uffici AI possono essere delegati ad altre istituzioni.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie
Sono rare le circostanze in cui è stato applicato l’obbligo di cercare un’occupazione provvisoria in caso di lavoro ridotto (art. 41 LADI) o di perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 50 LADI) o in cui è stata assegnata un’occupazione a persone che beneficiano dell’ILR o dell’IPI. Come menzionato al punto 1.1, i beneficiari di tali indennità devono essere disposti a riprendere in qualsiasi momento la propria attività nell’azienda. Vista questa condizione, è pressoché escluso che le persone in questioni trovino un impiego. Nella prassi si è pertanto spesso rinunciato all’obbligo di cercare e accettare un’occupazione provvisoria. A ciò si aggiunge il fatto che i controlli eventualmente effettuati per verificare le ricerche d’impiego vengono svolti in maniera diversa da Cantone a Cantone. Per questi motivi il 30 novembre 2015, in una comunicazione, la Segreteria di Stato dell'economia ha invitato i servizi cantonali a non assegnare più occupazioni provvisorie e a non effettuare più i controlli relativi alla ricerca di un'occupazione provvisoria. La prassi attuale soddisfa la richiesta formulata nella mozione Vonlanthen e deve essere sancita nella legge.
1.3.2 Sistemi d’informazione – E-government
L’utilizzo di nuovi sistemi d’informazione per i servizi online e la piattaforma online dell’SPC nel quadro della strategia di e-government decisa dal Consiglio federale (cfr. punto 4.2) deve essere espressamente prevista nella legge (art. 11a cpv. 2 e art. 17 LPD). Il nuovo articolo 83 capoverso 1bisLADI sancisce questo obbligo. Per tenere sufficientemente conto dei requisiti più elevati posti dalla legislazione in questo ambito e della sistematica del diritto, gli attuali sistemi d’informazione dell’AD in materia di collocamento, analisi dei dati del mercato del lavoro e pagamento delle prestazioni dell’AD, basati sugli articoli 83 capoverso 1 lettere i e o LADI, vengono inseriti nel nuovo capoverso 1bisdell’articolo 83 LADI. In questo capoverso vengono esplicitamente menzionati in quanto tali per rispondere alle esigenze della LPD. Le lettere i e o dell’articolo 83 capoverso 1 LADI vengono pertanto abrogate.
Lo sviluppo di servizi online nell’AD fornisce ai vari operatori la possibilità di sbrigare tutte le pratiche amministrative per via elettronica. In base alle disposizioni legali attuali, le persone sono tenute a rivolgersi direttamente ai servizi competenti (ad. es. casse di disoccupazione o URC). Per tener conto dei nuovi mezzi di comunicazione con le autorità, queste disposizioni devono essere adeguate (art. 10 cpv. 3, art. 17 cpv. 2 e 2bis, art. 36 cpv. 1 e 5, art. 53 cpv. 4 LADI). Visto che la forma di comunicazione scritta e quella elettronica coesisteranno per un certo periodo e considerati i rapidi progressi in materia di tecnologie della comunicazione, le modalità della procedura d’annuncio devono essere disciplinate a livello di ordinanza (art. 36 cpv. 2 e art. 53 cpv. 4 LADI).
Con il nuovo articolo 96d LADI viene creata la base legale che permette agli organi d’esecuzione di accedere al registro cantonale degli abitanti per verificare il luogo di domicilio degli assicurati, a condizione che la legislazione cantonale lo autorizzi. Senza questa possibilità spetta agli assicurati presentare un attestato di domicilio, il che comporta un onere inutile in termini di tempo e di costi sia per gli assicurati che per gli organi d’esecuzione. Il fatto di accordare l’accesso al registro cantonale degli abitanti si inserisce perfettamente nella strategia di e-government.
Conformemente al nuovo articolo 97a capoverso 1 lettera cbisLADI in combinato disposto con il nuovo articolo 97a capoverso 8 LADI (cfr. sotto), i conteggi delle prestazioni delle casse di
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