Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 2 (coerenza di contenuti)

Il requisito della coerenza di contenuti si deduce dall’articolo 17c LUMin, secondo cui i contributi possono essere versati se in un programma d’agglomerato gli enti responsabili provano che le misure [in esso contenute] si iscrivono in una pianificazione globale dei trasporti e sono coordinate con le reti di trasporto preposte e con lo sviluppo degli insediamenti conformemente ai piani direttori cantonali (lett. a). I progetti previsti devono inoltre essere conformi ai piani direttori cantonali (lett. b).

Con questo requisito si vuole assicurare che il programma d’agglomerato e le misure in esso contenute tengano conto dello scenario auspicato, della necessità d’intervento e delle strategie settoriali negli ambiti trasporti e insediamenti, compreso il paesaggio. In aggiunta, il programma d’agglomerato e le relative misure devono essere coordinati con le pianificazioni nazionali, cantonali e con altre pianificazioni pertinenti – in primis i programmi di sviluppo PROSSIF e PROSTRA, il piano direttore cantonale, la pianificazione dei trasporti cantonale e i programmi cantonali finalizzati ad aumentare la sicurezza del traffico. Per le misure realizzate al di fuori della Svizzera occorre poi tenere conto anche delle pianificazioni del Paese estero in questione.

Articolo 4 (requisiti di base)

Per poter essere valutato dall’ARE, sia a livello delle singole misure che nella sua globalità, un programma d’agglomerato deve innanzitutto soddisfare determinati requisiti di base. Oltre a rendere comprensibile e rigoroso un programma d’agglomerato, tali requisiti forniscono all’ARE delle basi comparabili sui cui fondare il suo esame, nell’ottica di garantire a tutti i programmi inoltrati un trattamento per quanto possibile equivalente. Assicurano inoltre che un programma d’agglomerato goda di un ampio sostegno tra gli enti territoriali e la popolazione, il che in ultima analisi aiuta a far sì che l’attuazione delle misure avvenga nel rispetto dei termini previsti nelle convenzioni sulle prestazioni e nei rispettivi programmi d’agglomerato.

Lettera a (enti responsabili e partecipazione)

La lettera a presuppone la creazione di un ente responsabile, di cui deve essere dimostrata l’esistenza. Oltre all’avvenuto coinvolgimento degli enti territoriali interessati, nel programma d’agglomerato occorre anche dimostrare che la popolazione coinvolta ha beneficiato di una sufficiente possibilità di partecipazione. Lo scopo è far sì che il programma d’agglomerato goda di un ampio appoggio sul piano politico, in vista di un’attuazione quanto più possibile agevole e rapida delle misure infine incluse nelle convenzioni sulle prestazioni.

Conformemente all’articolo 23 OUMin, la pianificazione e la realizzazione dei programmi d’agglomerato competono agli enti responsabili. Questi ultimi sono segnatamente responsabili dell’opportunità e della correttezza tecnica delle singole parti del programma (art. 23 cpv. 1 OUMin), garantiscono l’obbligatorietà dei singoli programmi d’agglomerato e provvedono alla sua attuazione coordinata (art. 23 cpv. 2 OUMin). Gli enti responsabili devono fornire alla Confederazione la prova che gli organi competenti dei singoli enti territoriali si sono impegnati ad attuare al programma d’agglomerato. Insieme all’ente responsabile, tutte le parti coinvolte nel programma d’agglomerato (Cantoni, Comuni ed eventualmente enti regionali) si rivolgono alla Confederazione con una sola voce, ossia per il tramite di un interlocutore comune. L’ideale è la creazione di un ente responsabile dotato di personalità giuridica, che disponga di un assetto organizzativo e di competenze tali da garantire massima efficienza e un largo appoggio tanto in sede di elaborazione del programma d’agglomerato quanto in sede di attuazione delle misure concordate nelle convenzioni sulle prestazioni.

Nel perimetro di pertinenza ai sensi dell’articolo 17b capoverso 2 LUMin e dell’articolo 19 e allegato 4 OUMin (Comuni, enti regionali e Cantoni), gli enti territoriali devono partecipare all’elaborazione e all’attuazione del corrispondente programma d’agglomerato. Le misure che rientrano nella sfera di competenza degli enti territoriali interessati devono essere approvate di volta in volta dagli organi competenti, anche perché deve essere assicurato il finanziamento residuo degli investimenti per i progetti previsti del programma d’agglomerato (cfr. art. 17c lett. c LUMin). Per il momento, non è invece necessaria l’autorizzazione dell’organo cui compete il credito di costruzione. Nel caso dei programmi