Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 22 pagine
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La valutazione dello stato di attuazione delle misure concordate e dei rispettivi programmi d’agglomerato può avere un esito positivo anche in presenza di ritardi, se questi ultimi sono motivati e se, in funzione delle mutate condizioni quadro, vengono definite idonee misure sostitutive. Se lo stato di attuazione riceve invece una valutazione negativa, l’aliquota di contribuzione viene ridotta di conseguenza.
Lettera a (valutazione in termini quantitativi)
Nell’ambito della valutazione dello stato di attuazione, il programma d’agglomerato presentato viene esaminato in termini quantitativi per stabilire se le misure A sono state attuate conformemente alle convenzioni concluse. Sono oggetto di valutazione le misure infrastrutturali di trasporto incluse nelle convenzioni sulle prestazioni, le misure di trasporto non cofinanziate e le misure relative agli insediamenti.
Lettera b (valutazione in termini qualitativi)
Dal punto di vista qualitativo, si valuta se nei vari elementi del programma d’agglomerato in esame è stato preso debitamente in considerazione lo stato di attuazione delle misure concordate nelle convenzioni sulle prestazioni e dei relativi programmi d’agglomerato delle precedenti generazioni (coerenza tra una generazione e l’altra). Se l’attuazione di misure importanti ha subito ritardi o è stata sospesa, si considera tra l’altro se il programma d’agglomerato prevede alternative efficaci. La valutazione di cui alla lettera b deve avere luogo anche se l’ente responsabile ha saltato una generazione.
Capoverso 5 (considerazione delle misure delle prime due generazioni)
Per le misure A la cui attuazione è stata concordata nelle convenzioni sulle prestazioni di prima e seconda generazione, è fissato come termine il 2027. Di conseguenza, nell’ambito della valutazione dello stato di attuazione di queste misure e dei rispettivi programmi d’agglomerato viene preso in considerazione solo lo stato di attuazione fino alla quinta generazione. A partire dalla sesta generazione, questo articolo diventerà pertanto obsoleto e potrà essere stralciato.
Capoverso 6 (valutazione dei costi)
I costi di un programma d’agglomerato sono calcolati in base alla somma dei costi d’investimento delle misure della generazione in corso classificate con priorità A o B dalla Confederazione e dei costi d’investimento delle misure A incluse nelle convenzioni sulle prestazioni della generazione precedente. Nella valutazione dei costi non si tiene conto invece di misure riguardanti generazioni anteriori.
Articolo 15 (rapporto d’esame)
Capoverso 1 (contenuto)
L’ARE riassume i risultati emersi dalla procedura d’esame in un apposito rapporto. I vari rapporti d’esame costituiscono la base per il messaggio concernente il decreto federale sul programma Traffico d’agglomerato, oltre a servire agli enti responsabili da riferimento per l’ulteriore sviluppo dei rispettivi programmi d’agglomerato.
Capoverso 2 (diritto di esprimersi)
Non appena sono disponibili i risultati provvisori dell’esame condotto dall’ARE sul programma d’agglomerato ed è stata redatta la bozza del rapporto d’esame, l’ente responsabile e l’ARE possono organizzare un incontro tecnico per verificare, in particolare, che in sede di esame l’ARE abbia considerato tutti gli argomenti rilevanti addotti dall’ente responsabile e che la coerenza del programma d’agglomerato sia rimasta intatta nonostante le eventuali modifiche del grado di priorità delle misure