Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 22 pagine
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Capoverso 5 (aliquota di contribuzione)
Questa disposizione, già esistente, è stata riformulata per renderla più comprensibile, ma il contenuto è rimasto invariato.
Sezione 4: Realizzazione dei programmi d’agglomerato
Questa sezione comprende le disposizioni concernenti i termini previsti per l’avvio dell’esecuzione dei progetti di costruzione (art. 18 AP-OPTA), i requisiti relativi alle misure rilevanti per il piano direttore (art. 19 AP-OPTA) e l’obbligo d’informazione (art. 20 AP-OPTA).
Articolo 18 (avvio dell’esecuzione dei progetti di costruzione)
Il vigente articolo 1 OCPTA è stato ripreso nell’avamprogetto senza alcuna modifica materiale. Si è unicamente proceduto a migliorare linguisticamente la formulazione del titolo e del capoverso 1.
Articolo 19 (requisiti relativi alle misure rilevanti per il piano direttore)
Questo articolo precisa le condizioni riportate nell’articolo 17c lettera b LUMin, secondo cui i progetti previsti devono essere conformi ai piani direttori cantonali. Le misure interessate sono quelle con priorità A conformemente al messaggio concernente il decreto federale sul programma Traffico d’agglomerato. La domanda di esame e approvazione del piano direttore adeguato secondo quanto emerso dal rapporto d’esame del programma d’agglomerato in questione deve essere presentata alla Confederazione tempestivamente. Ciò al fine di garantire che, una volta approvato il decreto federale, siano soddisfatti i presupposti necessari per la conclusione della convenzione sulle prestazioni e sia dunque possibile sottoscrivere una tale convenzione il più rapidamente possibile.
Articolo 20 (obbligo d’informazione)
Capoverso 1 (in caso di modifica delle condizioni quadro)
Conformemente all’articolo 11 capoversi 2 e 3 della legge del 5 ottobre 199011 sui sussidi, il richiedente ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie, e questo sia prima che dopo la concessione degli aiuti finanziari. Questo obbligo d’informazione viene sancito nell’OPTA in maniera specifica per il programma Traffico d’agglomerato.
Capoverso 2 (per il controllo degli effetti)
Il controllo degli effetti del programma Traffico d’agglomerato svolto dalla Confederazione deriva dall’obbligo posto al Consiglio federale di riferire all’Assemblea federale, nell’ambito del messaggio concernente il programma Traffico d’agglomerato, in merito allo stato di attuazione del programma (cfr. art. 8 lett. c LFOSTRA). Lo scopo di questo controllo è quello di determinare se i mezzi federali destinati al traffico d’agglomerato sono stati impiegati nel rispetto degli obiettivi prescritti dal legislatore, ovvero creare un sistema globale dei trasporti più efficiente e durevole nelle città e negli agglomerati (cfr. art. 17a cpv. 1 LUMin). Il controllo degli effetti non influisce né sull’esame dei singoli programmi d’agglomerato né sulle convenzioni sulle prestazioni.
Gli enti responsabili coadiuvano tale controllo mettendo a disposizione ogni quattro anni informazioni sui valori obiettivo per gli indicatori MOCA (cfr. art. 8 AP-OPTA) e sono tenuti a ottemperare a questo obbligo di collaborare anche nel caso in cui saltino una generazione. Le informazioni necessarie vengono richieste con l’ausilio di un questionario. Per consentire alla Confederazione di eseguire un controllo degli effetti coerente e uniforme, gli enti responsabili devono trasmettere le informazioni attenendosi alle prescrizioni dell’ARE.
11 RS 616.1