Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 22 pagine

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Articolo 12 (esame dei requisiti di base)

Capoverso 1 (esame da requisiti di base)

I requisiti di base vengono riesaminati a ogni generazione. Affinché sia possibile effettuare una valutazione adeguata di un programma d’agglomerato e l’ARE possa procedere con il relativo esame, devono essere soddisfatti in linea di principio tutti i requisiti di base. Questi ultimi possono essere adeguati per tenere conto delle problematiche specifiche e delle dimensioni della città o dell’agglomerato che riceve i contributi.

Capoverso 2 (conseguenza del ritardo)

Se un programma d’agglomerato non soddisfa un requisito di base e non è quindi possibile effettuare una valutazione adeguata, non verrà esaminato, indipendentemente dal fatto che abbia o meno beneficiato di contributi in una precedente generazione nell’ambito del programma Traffico d’agglomerato. Non appena si è concluso il primo esame di tutti i programmi d’agglomerato presentati, l’ente responsabile ne riceve comunicazione mediante un breve rapporto nel quale vengono specificati i requisiti di base non soddisfatti.

Articolo 13 (valutazione delle misure)

Capoverso 1 (criteri)

L’ARE valuta le misure infrastrutturali di trasporto basandosi sulle informazioni fornite nel programma d’agglomerato secondo l’articolo 1 capoversi 2 lettere a–e nonché 3.

In riferimento al criterio «fattibilità di cofinanziamento da parte della Confederazione», l’ARE verifica se le misure indicate sono conformi all’articolo 17a capoversi 1–3 LUMin. Le misure relative alle infrastrutture di trasporto cofinanziate dalla Confederazione nell’ambito del programma Traffico d’agglomerato sono menzionate nel commento relativo all’articolo 1 capoverso 2 lettera a.

I contributi sono versati soltanto per le misure infrastrutturali di trasporto che adempiono al requisito di coerenza di cui all’articolo 3 AP-OPTA, il che significa che tali misure devono basarsi sullo scenario auspicato, sulla necessità d’intervento rilevata e sulle strategie settoriali nei settori trasporti e insediamenti, compreso il paesaggio (cfr. art. 3 cpv. 2 AP-OPTA), nonché iscriversi in una pianificazione globale dei trasporti ed essere coordinate con le reti di trasporto preposte e con lo sviluppo degli insediamenti conformemente ai piani direttori cantonali. I progetti previsti devono inoltre essere conformi ai piani direttori cantonali (cfr. art. 17c lett. a e b LUMin). Le misure cofinanziabili devono pertanto essere coordinate con le pianificazioni nazionali, cantonali e con altre pianificazioni rilevanti e, infine, devono tenere conto delle generazioni precedenti (cfr. art. 3 cpv. 1 AP-OPTA).

Il criterio relativo allo stato di avanzamento della pianificazione serve a valutare a che punto si trova una data misura infrastrutturale di trasporto. Le informazioni fornite in merito consentono di chiarire se sarà possibile avviare l’esecuzione del progetto di costruzione associato alla misura in questione entro il termine stabilito nell’articolo 18 capoverso 1 lettera b AP-OPTA e, di conseguenza, se sia giustificato un cofinanziamento da parte della Confederazione nella generazione in corso. Se lo stato di avanzamento della pianificazione è insufficiente, gli uffici federali coinvolti nella procedura d’esame provvedono ad adeguare il grado di priorità attribuito alla misura (cfr. di seguito cpv. 3).

Un altro criterio che interviene nella valutazione delle misure è il rapporto costi-benefici, che viene valutato secondo le modalità stabilite nel capoverso 2.

La fattibilità di una misura infrastrutturale di trasporto viene analizzata in base al grado di maturità in termini di realizzazione e garanzia del finanziamento (cfr. commento relativo all’art. 1 cpv. 2 lett. e). Se la Confederazione è dell’avviso che una misura prevista non abbia ancora raggiunto il grado di maturità di una misura A in termini di realizzazione e garanzia del finanziamento, la riclassifica come misura B (cfr. cpv. 3).

Per quanto concerne le misure relative ai trasporti implementate all’estero, la fattibilità di cofinanziamento viene decisa valutando se hanno un beneficio determinante in Svizzera. Per le misure