Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 22 pagine
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Articolo 9 (presentazione)
Capoverso 1 (scadenza per la presentazione dei programmi d’agglomerato)
L’ARE comunica per tempo e in forma scritta agli enti responsabili la data entro cui devono presentare i programmi d’agglomerato. I programmi presentati in ritardo non vengono esaminati perché, in caso contrario, non si garantirebbe un trattamento equivalente di tutti i programmi.
Capoverso 2 (comunicazione della presentazione di un programma d’agglomerato)
Gli enti responsabili sono tenuti a comunicare all’ARE la propria intenzione di presentare un programma d’agglomerato un anno prima della data di cui al capoverso 1. Da un lato, ciò è necessario perché l’elaborazione o rielaborazione di un programma d’agglomerato conforme ai requisiti federali costituisce un compito complesso, che presuppone il coinvolgimento di tutta una serie di attori e necessita di conseguenza di sufficiente tempo. Dall’altro lato, l’ARE usufruisce così di condizioni ottimali per preparare e organizzare la procedura d’esame, nonché di predisporre la necessaria documentazione in modo corretto. Una preparazione adeguata contribuisce in maniera sostanziale a un esame efficiente. Se la presentazione di un programma non è comunicata per tempo, l’ARE si riserva quindi il diritto di non procedere all’esame, qualora ritenga che non sia possibile effettuare una valutazione adeguata.
Articolo 10 (uffici federali coinvolti)
In questo articolo sono menzionate le competenti autorità federali che prendono parte all’esame dei programmi d’agglomerato sotto la guida dell’ ARE (art. 32 cpv. 5 OUMin). L’Ufficio federale delle strade (USTRA), l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) sono coinvolti sul piano tecnico nella valutazione degli aspetti concernenti i trasporti e l’ambiente.
Articolo 11 (esame preliminare)
Capoverso 1 (esame dei requisiti di cui agli art. 2 e 6–8 AP-OPTA)
Una volta ricevuti i programmi d’agglomerato, l’ARE svolge un esame preliminare finalizzato a verificare il rispetto dei requisiti formali di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 AP-OPTA, ovvero la presenza di tutti gli elementi indispensabili per procedere all’esame vero e proprio. I programmi d’agglomerato devono includere una parte principale, una parte con le misure e le tabelle sullo stato di attuazione (art. 6 AP-OPTA), devono essere stati approvati dall’autorità cantonale competente (art. 2 AP-OPTA) e devono specificare i valori obiettivo per gli indicatori MOCA (cfr. art. 8 AP-OPTA). Nella parte principale devono figurare tutti gli elementi di cui all’articolo 7 capoversi 1 e 2 AP-OPTA e, infine, i contenuti di tali elementi devono essere rappresentati in forma cartografica (cfr. art. 7 cpv. 3 AP-OPTA).
Capoverso 2 (possibilità di fornire informazioni mancanti)
All’ente responsabile viene concesso un termine di 21 giorni per completare e eventualmente fornire le informazioni mancanti. Poiché la procedura d’esame prevede scadenze molto ravvicinate tra loro, questo termine supplementare non può essere ulteriormente prorogato.
Capoverso 3 (conseguenza del ritardo)
In questa disposizione sono esplicitate le conseguenze di un eventuale ritardo: se le informazioni mancanti non vengono fornite o se la documentazione non viene integrata o non lo è in maniera sufficiente e non è quindi possibile effettuare una valutazione adeguata del programma d’agglomerato, l’ARE non procederà con l’esame. La Confederazione dichiarerà conclusa la procedura d’esame per il programma d’agglomerato in questione e provvederà a darne tempestivamente comunicazione scritta all’ente responsabile.