Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 22 pagine

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Lettera a (misure A)

Una misura di cui all’articolo 1 capoverso 1 AP-OPTA viene classificata dalla Confederazione come misura A se risulta pronta per essere realizzata entro quattro anni dall’approvazione del decreto federale concernente il corrispondente programma Traffico d’agglomerato, ovvero se si può presupporre che sarà pronta per la realizzazione e avrà il finanziamento assicurato in questo arco di tempo prestabilito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. e nonché art. 13 cpv. 1 AP-OPTA). L’arco temporale di quattro anni si deduce dall’articolo 7 lettera b LFOSTRA, secondo cui il Consiglio federale chiede di norma ogni quattro anni all’Assemblea federale un credito d’impegno per i contributi destinati a finanziare misure di miglioramento del traffico d’agglomerato. Per rientrare tra le misure A, una misura infrastrutturale di trasporto che può essere cofinanziata deve soddisfare in aggiunta i requisiti di cui all’articolo 1 capoversi 2 e 3 AP-OPTA (cfr. art. 13 cpv. 1 AP-OPTA).

Lettera b (misure B)

La Confederazione classifica le misure di cui all’articolo 1 capoverso 1 AP-OPTA come misure B quando i requisiti previsti per una misura A saranno presumibilmente soddisfatti nella generazione successiva.

Articolo 2 (approvazione cantonale)

Poiché non tutti gli enti responsabili dispongono di una personalità giuridica, non è con tali enti che la Confederazione conclude le convenzioni sulle prestazioni (cfr. art. 24 cpv. 1 OUMin), bensì con i Cantoni interessati. Anche i contributi federali vengono versati agli enti responsabili per il tramite dei Cantoni (cfr. art. 17b cpv. 1 LUMin), ai quali compete tra l’altro la responsabilità per il finanziamento e l’attuazione di numerose misure dei programmi d’agglomerato. Ne consegue che ai Cantoni viene attribuito un ruolo di attori chiave nell’ambito del programma Traffico d’agglomerato.

Nell’esaminare i programmi d’agglomerato, l’ARE si basa essenzialmente sulle indicazioni fornite; è quindi fondamentale che tali indicazioni siano veritiere. A garanzia di questo aspetto, è previsto che la loro correttezza venga avallata dall’autorità che detiene la responsabilità politica a livello cantonale. Per tali ragioni e per garantire un’attuazione coerente del programma d’agglomerato e delle misure concordate nelle convenzioni sulle prestazioni, il programma d’agglomerato necessita obbligatoriamente dell’approvazione dell’autorità cantonale competente, che corrisponde in genere al Consiglio di Stato.

Articolo 3 (coerenza)

Capoverso 1 (coerenza generale)

Poiché il FOSTRA è ora un fondo di durata indeterminata, nell’ottica di una pianificazione continua è importante prestare sufficiente attenzione alla coerenza tra le diverse generazioni di programmi d’agglomerato. Il programma d’agglomerato in corso deve prendere le mosse dallo scenario auspicato, dalle strategie settoriali e dalle misure delle generazioni precedenti e tenere debitamente conto dello stato di attuazione che hanno raggiunto. La necessità di garantire la coerenza tra una generazione e l’altra deriva dal fatto che il programma d’agglomerato non è soltanto uno strumento pianificatorio, bensì anche uno strumento di attuazione. Dal momento che ogni generazione costituisce uno sviluppo della generazione precedente, in sede di aggiornamento e rielaborazione di un programma d’agglomerato è indispensabile gettare uno sguardo anche al passato: lo stato di attuazione delle misure concordate nelle convenzioni sulle prestazioni, come pure quello dei rispettivi programmi d’agglomerato, figura infatti tra gli elementi che devono obbligatoriamente trovare spazio nella parte principale del programma d’agglomerato qualora in una delle generazioni precedenti sia stata stipulata una convenzione sulle prestazioni (cfr. art. 7 cpv. 2 AP-OPTA).