Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 22 pagine
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d’agglomerato transfrontalieri, anche gli enti territoriali dei Paesi esteri interessati devono essere coinvolte nell’elaborazione del programma e nell’attuazione delle misure concordate nelle convenzioni sulle prestazioni.
Oltre a ricevere un’adeguata informazione sui contenuti di un programma d’agglomerato, la popolazione deve avere avuto notoriamente l’opportunità di esprimere il proprio parere. A tal fine, occorre fornire sufficiente tempo e la documentazione pertinente. Gli enti responsabili sono liberi di decidere le modalità di partecipazione della popolazione, ma nel programma d’agglomerato sono tenuti a dimostrare che la popolazione interessata ha beneficiato di sufficienti opportunità per esprimersi. Sono ipotizzabili soluzioni quali una piattaforma online, eventi informativi oppure una procedura di partecipazione scritta. Non è tuttavia obbligatorio svolgere una procedura di consultazione o una procedura analoga a livello cantonale. Se le disposizioni di un programma d’agglomerato e le relative misure vengono riprese nel piano direttore cantonale o in un piano direttore regionale, la partecipazione della popolazione può essere assicurata nell’ambito della procedura relativa al piano direttore, così da evitare doppioni.
Lettera b (completezza e filo conduttore)
Un programma d’agglomerato può considerarsi completo se soddisfa il requisito di una pianificazione globale coerente secondo l’articolo 3 nei settori trasporti e insediamenti (compreso il paesaggio) e include tutti gli elementi di cui all’articolo 7 capoversi 1 e 2 AP-OPTA, presentati in maniera tale da integrarsi a vicenda e seguire una linea logica (filo conduttore). La completezza e il filo conduttore di un programma d’agglomerato sono requisiti fondamentali in vista di un esame efficiente da parte dell’ARE. Per quanto riguarda la strutturazione della parte principale, si raccomanda di osservare l’ordine prescelto nell’articolo 7 capoverso 1 AP-OPTA.
Lettera c (definizione di misure prioritarie)
Il programma d’agglomerato deve contenere misure di cui all’articolo 1 capoverso 1 AP-OPTA (misure infrastrutturali di trasporto, misure di trasporto e misure relative agli insediamenti non cofinanziate dalla Confederazione) che siano validamente basate sullo scenario auspicato, sulla necessità d’intervento e sulle strategie settoriali negli ambiti trasporti e insediamenti, compreso il paesaggio, nonché coordinate con le pianificazioni nazionali, cantonali e con altre pianificazioni rilevanti, tra cui ad esempio i programmi di sviluppo PROSSIF e PROSTRA, i piani direttori cantonali o regionali e le pianificazioni dei Paesi esteri. Il grado di priorità delle misure viene stabilito non solo in base alla necessità d’intervento riscontrata, ma anche in base allo stato di attuazione raggiunto dalle misure concordate nelle convenzioni sulle prestazioni e dai rispettivi programmi d’agglomerato.
Lettera d (coordinamento e attuazione)
Questo requisito di base riguarda la garanzia di attuazione delle misure riportate nelle convenzioni sulle prestazioni e dei rispettivi programmi d’agglomerato. Esso serve innanzitutto ad assicurare che il programma d’agglomerato e le misure in esso contenute non violino il diritto federale (p. es. la legislazione in materia di pianificazione del territorio e protezione dell’ambiente) e che siano coordinati con le pianificazioni della Confederazione e dei Cantoni interessati (in particolare i programmi di sviluppo strategico delle strade nazionali e dell’infrastruttura ferroviaria, le concezioni e i piani settoriali della Confederazione [cfr. art. 17c lett. a LUMin] e i piani direttori cantonali [cfr. art. 17c lett. b LUMin]). Ne consegue che il programma d’agglomerato e le relative misure devono essere presi in debita considerazione nella pianificazione dei Cantoni coinvolti e vi devono essere sanciti in maniera vincolante per le autorità (cfr. in merito art. 19 AP-OPTA).
L’ente responsabile ha inoltre il compito di informare adeguatamente la Confederazione sullo stato di attuazione dei programmi d’agglomerato e delle misure concordate nelle convenzioni sulle prestazioni. A tal fine, fornisce le basi di cui l’ARE ha bisogno per valutare lo stato di attuazione in sede di esame (cfr. art. 14 cpv. 4 AP-OPTA), ovvero il rapporto e una panoramica sullo stato di attuazione nella parte