Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 22 pagine

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Lettera b (coerenza conformemente all’articolo 3)

Nel programma d’agglomerato occorre specificare se le misure infrastrutturali di trasporto sono state concepite in modo tale da garantire la coerenza tra una generazione e l’altra dei programmi (cfr. art. 3 cpv. 1) nonché all’interno del programma stesso (cfr. art. 3 cpv. 2).

Lettera c (stato di avanzamento della pianificazione)

Nel caso delle misure infrastrutturali di trasporto occorre anche dimostrare che è stato raggiunto un sufficiente stato di avanzamento della pianificazione. Questo criterio serve a valutare lo stato di avanzamento del processo di pianificazione (cfr. art. 13 cpv. 1 AP-OPTA). Le misure che presentano costi d’investimento superiori ai 40 milioni di franchi devono soddisfare una serie di requisiti aggiuntivi (cfr. art. 5 AP-OPTA).

Lettera d (rapporto costi-benefici)

Un altro requisito fondamentale ai fini della valutazione delle misure e dei programmi (cfr. art. 13 seg. AP-OPTA) è che il programma d’agglomerato fornisca informazioni sul rapporto costi-benefici di ciascuna delle misure relative alle infrastrutture di trasporto in esso contenute.

Lettera e (grado di maturità in termini di realizzazione e garanzia del finanziamento)

Per ogni misura infrastrutturale di trasporto, nel programma d’agglomerato deve infine essere specificato il grado di maturità in termini di realizzazione e garanzia del finanziamento. La prova fornita a tale proposito consente di valutarne la fattibilità.

Una misura è pronta per essere realizzata se sarà possibile portare a termine la procedura di pianificazione, progettazione e autorizzazione entro quattro anni circa dall’approvazione del decreto federale concernente il programma Traffico d’agglomerato.

Si considera invece che il finanziamento di una misura è garantito se il finanziamento residuo degli investimenti per i progetti previsti è praticamente assicurato e la sostenibilità degli oneri risultanti dalla manutenzione e dall’esercizio è il più possibile comprovata (cfr. art. 17c lett. c LUMin).

Capoverso 3 (valutazione del beneficio in Svizzera)

Conformemente all’articolo 17a capoverso 3 in combinato disposto con il capoverso 2 LUMin, possono essere versati contributi anche per il finanziamento di misure relative alle infrastrutture di trasporto realizzate nelle regioni estere limitrofe. Poiché il programma Traffico d’agglomerato è orientato alla Svizzera (cfr. anche art. 17c lett. a e b, in cui viene sancito rispettivamente che i progetti devono essere «coordinati con le reti di trasporto preposte e con lo sviluppo degli insediamenti conformemente ai piani direttori cantonali» e «conformi ai piani direttori cantonali»), per valutare una misura infrastrutturale di trasporto realizzata all’estero è necessario sapere se quest’ultima ha un beneficio determinante in Svizzera. Ciò deve essere attestato nel programma d’agglomerato mediante opportune indicazioni e dati, ad esempio nelle schede delle misure (cfr. art. 6 lett. b n. 1 AP-OPTA). Nel caso invece di misure di minore entità, occorre dimostrare che influiranno in maniera sensibile sulla scelta dei mezzi di trasporto e sui flussi di passeggeri nell’ambito del traffico transfrontaliero.

Capoverso 4 (misure A e B)

Al fine di assicurare una pianificazione continua nel comprensorio della città o dell’agglomerato avente diritto ai contributi, un programma d’agglomerato deve includere sia misure A sia misure B. Non è invece obbligatorio prevedere misure C né le relative schede (cfr. art. 6 lett. a). In termini di orizzonte temporale, infatti, dovranno passare almeno altre due generazioni di programmi prima che queste misure siano pronte per la realizzazione e abbiano il finanziamento assicurato.