Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 22 pagine
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di minore entità, invece, vale il principio secondo cui devono influire in maniera sensibile sulla scelta dei mezzi di trasporto e sui flussi di passeggeri nell’ambito del traffico transfrontaliero.
Capoverso 2 (valutazione del rapporto costi-benefici)
Il rapporto costi-benefici di una misura è determinato mettendo a confronto i costi d’investimento con i benefici che essa comporta.
Per valutare i costi, le singole misure vengono attribuite a categorie di costo (elevato, medio, basso) in funzione delle dimensioni dell’agglomerato interessato. I costi d’investimento previsti sono calcolati in funzione di uno stato dei prezzi uniforme, in modo da assicurare un trattamento equivalente di tutti i programmi d’agglomerato.
Per valutare i benefici di una misura, ci si basa invece sugli obiettivi d’efficacia di cui all’articolo 17d capoverso 2 LUMin, nello specifico: migliore qualità del sistema dei trasporti (lett. a), maggior sviluppo centripeto degli insediamenti (lett. b), minor carico ambientale e minor impiego di risorse (lett. c) e maggiore sicurezza del traffico (lett. d). Per stabilire se una misura raggiunge questi obiettivi vengono impiegati appositi criteri d’efficacia precisati nelle direttive sul programma Traffico d’agglomerato. Si decide se una misura è utile mettendo a confronto la situazione che si verrebbe a creare con e senza la sua attuazione. Per determinate categorie di misure sono richiesti dati quantitativi, di cui si fa menzione nelle direttive sul programma Traffico d’agglomerato. Alla fine, solo le misure il cui rapporto costi-benefici risulta essere da buono a ottimo sono ritenute «cofinanziabili dalla Confederazione» nella generazione in corso.
Capoverso 3 (definizione del grado di priorità a opera della Confederazione)
Gli uffici federali coinvolti nella procedura d’esame valutano il grado di priorità attribuito alle misure del programma d’agglomerato e hanno la facoltà di adeguarlo qualora quello proposto dall’ente responsabile non possa oggettivamente essere mantenuto.
Articolo 14 (valutazione dei programmi)
Capoverso 1 (criteri per la valutazione dei programmi)
In questo capoverso si trovano le fasi in cui si articola la valutazione dei programmi e i criteri su cui questa si basa. Nella valutazione sono sostanzialmente messi a confronto i benefici di un programma d’agglomerato con i costi che esso comporta.
Lettera a (costi del programma d’agglomerato)
I costi vengono analizzati nell’ambito di un’apposita fase di valutazione (cfr. cpv. 6).
Lettera b (benefici del programma d’agglomerato per i trasporti e gli insediamenti)
Per determinare il rapporto costi-benefici di un programma d’agglomerato e, con esso, la sua efficacia complessiva, è necessario esaminare quali vantaggi comporta per i trasporti, gli insediamenti e l’ambiente. La valutazione dei benefici viene disciplinata più nel dettaglio nei capoversi 2 e 3.