Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 22 pagine

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Lettera a (misure infrastrutturali di trasporto)

Conformemente all’articolo 17a LUMin la Confederazione concede contributi per le infrastrutture che rendono più efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati (cpv. 1). Tra queste rientrano le misure infrastrutturali in favore del traffico stradale e ferroviario, nonché del traffico lento, se è escluso un finanziamento mediante altri mezzi della Confederazione (cpv. 2). Queste misure possono essere cofinanziate nell’ambito del programma Traffico d’agglomerato.

Lettera b (misure di trasporto non cofinanziabili)

Le misure di trasporto non cofinanziate dalla Confederazione (p. es. misure volte a influenzare la domanda di trasporto, come la gestione delle aree di parcheggio o la gestione della mobilità) sono interamente a carico degli enti responsabili o degli enti territoriali di volta in volta competenti. Si tratta nella fattispecie di «prestazioni finanziate integralmente dall’agglomerato», che non devono essere confuse con le misure relative alle infrastrutture di trasporto classificate come non cofinanziabili dall’ARE a seguito dell’esame del programma d’agglomerato, né tanto meno con le cosiddette «prestazioni proprie», con cui si intendono le prestazioni integralmente finanziate e realizzate dai Cantoni conformemente alle convenzioni sulle prestazioni delle prime due generazioni.

Lettera c (misure relative agli insediamenti)

Un programma d’agglomerato deve contenere obbligatoriamente anche misure relative agli insediamenti, ovvero misure pianificatorie a sostegno di uno sviluppo centripeto degli insediamenti. Per queste misure, che sono definite nei piani direttori oppure nei piani di utilizzazione generali o particolareggiati, ma possono anche essere desunte da eventuali masterplan, non è previsto alcun cofinanziamento nell’ambito del programma Traffico d’agglomerato. Facendo sì che lo sviluppo degli insediamenti abbia luogo in aree ben urbanizzate e assuma una struttura più compatta, queste misure contribuiscono alla realizzazione di un sistema dei trasporti efficiente. In genere concretizzano le indicazioni riportate nei piani direttori cantonali, contribuendo alla loro attuazione.

Capoverso 2 (informazioni concernenti le misure infrastrutturali di trasporto)

Affinché l’ARE possa valutare le misure infrastrutturali di trasporto e, in ultima analisi, il programma stesso (cfr. art. 13 seg. AP-OPTA), il programma d’agglomerato deve includere le informazioni di cui alle lettere a–e.

Lettera a (fattibilità di cofinanziamento da parte della Confederazione)

Alla voce «fattibilità di cofinanziamento da parte della Confederazione» il programma d’agglomerato deve indicare se le misure sono considerate tali secondo l’articolo 17a capoversi 1–3 LUMin. La Confederazione accorda cioè contributi a misure infrastrutturali finalizzate a rendere più efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati (art. 17a cpv. 1). Nell’ambito del programma Traffico d’agglomerato vengono poi accordati contributi a misure infrastrutturali in favore del traffico stradale e ferroviario, nonché del traffico lento, se tali misure comportano un miglioramento del traffico d’agglomerato e il loro finanziamento mediante altri mezzi della Confederazione è escluso (art. 17a cpv. 2). Se l’utilizzazione di materiale rotabile speciale destinato al collegamento capillare permette di realizzare considerevoli risparmi in termini di misure infrastrutturali, possono essere versati anche contributi per coprire i corrispondenti costi supplementari del materiale rotabile (art. 17a cpv. 2bis). Infine, possono essere versati contributi anche per il finanziamento di misure corrispondenti nelle regioni estere limitrofe (art. 17a cpv. 3). Sono invece esclusi i contributi d’esercizio (art. 17a cpv. 4).