Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/18: Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) · 22 pagine

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Sezione 5: Disposizioni finali

Articolo 21 (esecuzione)

Il compito di esaminare i programmi d’agglomerato compete all’ARE (cfr. art. 32 cpv. 5 OUMin). Nel farlo, l’Ufficio si attiene ai principi dello Stato di diritto ai sensi dell’articolo 5 della Costituzione federale (legalità, proporzionalità, uguaglianza giuridica, buona fede). Per precisazioni sull’esame dei programmi d’agglomerato si rimanda alle direttive sul programma Traffico d’agglomerato, nelle quali viene illustrato in particolare in che modo gli enti responsabili possono dimostrare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 17a e 17c LUMin. I Cantoni e gli enti responsabili concorrono all’elaborazione di tali direttive.

Articolo 22 (abrogazione di un altro atto normativo)

Con l’entrata in vigore dell’ordinanza del DATEC sul programma Traffico d’agglomerato (OPTA), l’OCPTA viene abrogata. Le disposizioni in essa contenute vengono recepite nella nuova ordinanza.

Articolo 23 (entrata in vigore)

L’ordinanza entrerà in vigore il 1° febbraio 2020, per far sì che la quarta generazione dei programmi d’agglomerato possa essere sottoposta a esame secondo le nuove disposizioni.