Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine
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Tuttavia, in ragione delle incertezze che ancora permangono quanto ai rapporti tra il Regno Unito e l’UE, l’Accordo commerciale non è in grado di garantire, al momento, il mantenimento dello status quo in tutti i settori disciplinati dai pertinenti accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE. La Svizzera e il Regno Unito intendono portare avanti le consultazioni in merito alle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il dipartimento britannico per il commercio internazionale (Department for International Trade [DIT]) hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding in tal senso, nel quale affermano la loro intenzione (1) di portare avanti i lavori già avviati allo scopo di trovare alternative valide per i settori di cui negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE non contemplati dall’Accordo commerciale e (2) di avviare consultazioni esplorative per un nuovo accordo che permetta di modernizzare, sviluppare e modificare l’Accordo commerciale alla luce degli interessi della Svizzera e del Regno Unito.
L’Accordo commerciale tiene conto delle incertezze che ancora permangono quanto alla futura politica commerciale del Regno Unito e risulta quindi in linea con la volontà di mantenere per quanto possibile invariate le relazioni attualmente esistenti, scongiurare ogni rischio di vuoto giuridico e gettare le basi per le relazioni future tra la Svizzera e il Regno Unito.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Commento alle disposizioni generali dell’Accordo commerciale
L’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito incorpora negli articoli commentati di seguito gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE illustrati al capitolo 1.2, con l’eccezione degli accordi aggiuntivi riguardanti il Principato del Liechtenstein (cfr. cap. 1.2.3 e 1.2.9; il campo di applicazione di tali accordi è coperto da un accordo separato, illustrato nel dettaglio al cap. 2.3):
Art. 1 Inserimento degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea
L’articolo 1 paragrafo 1 dell’Accordo commerciale dispone che i pertinenti accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE in materia di relazioni economiche e commerciali costituiscono parte integrante dell’Accordo stesso, fatte salve eventuali modifiche necessarie («mutatis mutandis»). In questo modo, le disposizioni di tali accordi si applicano alle relazioni tra i due Paesi come se questi fossero stati conclusi tra la Svizzera e il Regno Unito.
L’articolo 1 paragrafo 2 specifica che gli allegati 4–6, 9 e 11 all’Accordo agricolo, i capitoli 1– 11, 13 e 16–20 dell’allegato 1 all’Accordo sul reciproco riconoscimento e l’Accordo sulla sicurezza doganale non trovano applicazione, a meno che i comitati misti competenti nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito non decidano diversamente. Questi sono del resto i settori contemplati dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE che si fondano sull’armonizzazione delle norme europee o sul riconoscimento dell’equivalenza tra norme svizzere ed europee (cfr. cap. 1.3).
L’articolo 1 paragrafo 3 prevede che le Parti, in seno ai rispettivi comitati misti, valutino il livello di allineamento delle proprie legislazioni nazionali in questi settori a fronte degli sviluppi dei loro accordi con Parti terze, essenzialmente l’UE, e prendano le decisioni necessarie a garantire la massima continuità delle relazioni attualmente esistenti in tali settori.
455.28-00001 \ COO.2101.104.7.3476054 12/22