Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine

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Art. 8 Riesame

Ai sensi dell’articolo 8, entro 24 mesi dall’entrata in vigore o dall’applicazione provvisoria dell’Accordo commerciale (art. 9 par. 4), la Svizzera e il Regno Unito si impegnano a condurre consultazioni esplorative allo scopo di modernizzarlo, svilupparlo e, se del caso, sostituirlo. In questo contesto, le Parti possono tenere segnatamente in considerazione gli sviluppi nelle relazioni della Svizzera e del Regno Unito con Parti terze (segnatamente l’UE) nonché quelli intervenuti all’interno dell’OMC. Allo stesso modo, possono essere presi in considerazione settori non ancora regolamentati nell’ambito del presente Accordo, come quello delle agevolazioni commerciali, del commercio di servizi, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, del lavoro, dell’ambiente, delle misure di difesa commerciale e della composizione delle controversie. È auspicabile che le rispettive consultazioni siano avviate entro 24 mesi dal recesso del Regno Unito dall’UE, e questo, in base al Memorandum of Understanding sottoscritto dalle Parti (cfr. cap. 1.4), anche nel caso in cui l’Accordo commerciale dovesse entrare in vigore dopo un’eventuale fase transitoria.

Art. 9 Entrata in vigore, applicazione provvisoria e cessazione

In conformità all’articolo 9 paragrafo 3, l’Accordo commerciale entra in vigore quando gli accordi economici e commerciali tra la Svizzera e l’UE cessano di essere applicabili al Regno Unito, a condizione che entro quella data le Parti si siano notificate rispettivamente l’espletamento delle procedure nazionali necessarie. Gli accordi economici e commerciali tra la Svizzera e l’UE cesseranno di applicarsi al Regno Unito alla fine della fase transitoria convenuta tra il Regno Unito e l’UE («deal») o al momento dell’uscita del Regno Unito dall’UE nell’eventualità di un recesso disordinato («no-deal»).

L'articolo 9 paragrafo 4 prevede la possibilità di un’applicazione provvisoria dell’Accordo commerciale, in conformità alle rispettive procedure nazionali delle Parti, nell’attesa della sua entrata in vigore. In Svizzera, l’articolo 7b LOGA dispone che il Consiglio federale può decidere o convenire dell’applicazione provvisoria di un accordo internazionale per la cui approvazione è competente l’Assemblea federale «se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono» (cfr. cap. 5.5). Nel caso specifico, sono soddisfatte entrambe le condizioni.

Il paragrafo 5 dispone che ciascuna Parte può porre fine all’Accordo commerciale, o a qualsiasi accordo incorporato, entro un termine di 12 mesi. Ciò implica che all’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito non si applica la «clausola ghigliottina» di cui agli accordi bilaterali I tra la Svizzera e l’UE, secondo cui tali accordi non possono entrare in vigore se non congiuntamente e in conformità alla quale la denuncia di uno di questi comporta automaticamente la denuncia di tutti gli altri.

2.2 Commento agli allegati all’Accordo commerciale

Attraverso le sue disposizioni generali, l’Accordo commerciale incorpora, mutatis mutandis, i pertinenti accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE in materia di relazioni economiche e commerciali. Affinché le disposizioni incorporate possano trovare piena applicazione alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, si sono tuttavia rese necessarie alcune modifiche di natura tecnica. L’Accordo commerciale dedica quindi un allegato separato a ciascuno degli accordi incorporati applicabili, eccezion fatta per l’Accordo in forma di scambi di lettere del 1972 nei settori dell’agricoltura e della pesca, che non richiede alcun adeguamento.

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