Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine
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Come indicato al capitolo 1.3, in assenza dell’armonizzazione necessaria tra il Regno Unito e l’UE, l’Accordo sulla sicurezza doganale incorporato, di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera h, non sarà applicato (v. art. 1 par. 2 lett. c). In caso di sviluppi sul fronte dell’armonizzazione tra il Regno Unito e l’UE in questo contesto, tali da rendere possibile l’applicazione dell’accordo incorporato con relativa dichiarazione del comitato misto (art. 1 par. 3 dell’Accordo commerciale), le eventuali modifiche dovranno essere inserite in un allegato specifico all’Accordo commerciale.
Occorre osservare che tutte le disposizioni degli accordi incorporati non riportate negli allegati si applicano bilateralmente, mutatis mutandis, tra la Svizzera e il Regno Unito e che negli allegati figurano soltanto le disposizioni modificate. Le modifiche sono rappresentate da interventi di natura tecnica finalizzati a rendere possibile la trasposizione dei diritti e degli obblighi esistenti tra la Svizzera e l’UE ai rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito. Le modifiche sostanziali riguardano unicamente il cumulo con i materiali originari (v. titolo 2.2.1) e i nuovi contingenti tariffari bilaterali dell’Accordo agricolo (v. titolo 2.2.4): due modifiche necessarie per replicare lo status quo mantenendolo invariato per quanto possibile.
2.2.1 Allegato 1: Modifiche all’Accordo di libero scambio del 1972
Occorre portare avanti l’Accordo di libero scambio del 1972 con il Regno Unito nella misura in cui continua a essere applicato con l’UE. L’allegato 1 all’Accordo commerciale dà atto di due modifiche di natura tecnica all’Accordo di libero scambio incorporato. Tali modifiche sono relative al Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (all. 1) e al Protocollo
n. 3 relativo alle norme di origine (all. 1 app. 1).
Protocollo n. 2: il Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972 fissa la base di calcolo per le misure di compensazione del prezzo (dazi doganali e contributi all’esportazione) per taluni prodotti agricoli trasformati. Tali misure si basano sulle differenze di costo sul mercato svizzero ed europeo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati; differenze, queste, che vengono periodicamente adeguate. Nel quadro dell’Accordo commerciale, è stato convenuto che la Svizzera e il Regno Unito non riscuotono rispettivamente dall’altra Parte dazi doganali alle importazioni superiori a quelli riscossi sui prodotti provenienti dall’UE.
Protocollo n. 321: le norme di origine di cui alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito: «Convenzione PEM») applicabili nel quadro del Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio del 1972 sono riprese in larga misura in un nuovo Protocollo n. 3. Il nuovo Protocollo n. 3, rispetto al precedente Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’UE, ha una portata più vasta, ma contenutisticamente è equivalente, perché concepito come semplice riferimento alla Convenzione PEM. Ad oggi non è possibile inserire un riferimento alla Convenzione PEM nell’Accordo di libero scambio incorporato perché il Regno Unito non ha ancora definito il proprio ruolo rispetto alla Convenzione PEM successivamente al recesso dall’UE. Il cumulo con i materiali originari di un’altra Parte della Convenzione PEM è possibile soltanto a patto che sia stato concluso un accordo di libero scambio tra le Parti interessate. Per l’eventualità di un ipotetico «no-deal» tra il Regno Unito e l’UE, la Svizzera e il Regno Unito, vista l’intenzione comune del Regno Unito e dell’UE di concludere un accordo di libero scambio, hanno ammesso la possibilità di un cumulo con i materiali originari dell’UE per un periodo di transizione della durata di tre anni, a condizione che il Regno Unito e l’UE raggiungano un accordo di cooperazione amministrativa (assistenza amministrativa).
21 Il Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio del 1972 relativo alle norme di origine contiene due dichiarazioni comuni aventi per oggetto il riconoscimento, secondo condizioni fissate all’interno dello stesso Protocollo, di taluni prodotti originari del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino come originari dell’UE. Tali dichiarazioni sono state riprese con il Regno Unito. In un’ulteriore Dichiarazione la Svizzera e il Regno Unito riconoscono la necessità di adottare un approccio trilaterale (Svizzera-Regno Unito-UE) in materia di norme di origine al fine di un’applicazione delle medesime condizioni attualmente applicabili agli scambi commerciali tra le Parti nonché di tenere in considerazione gli sviluppi intervenuti nel quadro della Convenzione PEM (cfr. nota a piè di pagina n. 2). 455.28-00001 \ COO.2101.104.7.3476054 15/22