Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine
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1.2.10 Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (di seguito: «Accordo sulla sicurezza doganale»)20 semplifica i controlli e le formalità negli scambi di merci tra la Svizzera e l’UE e disciplina la cooperazione in materia di sicurezza doganale. Nel settore del traffico transfrontaliero di merci, l’Accordo sulla sicurezza doganale determina una semplificazione e un’accelerazione delle formalità e dei controlli doganali, in particolare attraverso il riconoscimento reciproco dell’equivalenza di controlli e documenti. Quanto alla sicurezza doganale, l’accordo riserva alla Svizzera lo stesso trattamento riservato agli Stati membri dell’UE, esentandola dall’applicazione delle misure valide in materia per gli Stati terzi in seno all’UE, come l’obbligo di dichiarazione preventiva delle importazioni.
1.3 La nuova regolamentazione
L’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito incorpora in un unico testo i diritti e gli obblighi economici e commerciali di cui ai pertinenti accordi tra la Svizzera e l’UE (cfr. cap. 1.2). Tale accordo è accompagnato da un accordo aggiuntivo tra la Svizzera, il Regno Unito e il Principato del Liechtenstein il cui scopo è quello di estendere le disposizioni rilevanti in materia al territorio di quest’ultimo, ai sensi del Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein. Tali accordi permettono di scongiurare ogni rischio di vuoto giuridico nell’ambito delle relazioni economiche e commerciali con il Regno Unito a partire dal momento in cui gli accordi bilaterali pertinenti tra la Svizzera e l’UE cesseranno di applicarsi a quest’ultimo, indipendentemente da come UE e Regno Unito imposteranno il recesso.
L’Accordo commerciale garantisce la continuità di gran parte delle attuali disposizioni degli accordi pertinenti tra la Svizzera e l’UE. In particolare, esso copre il campo di applicazione dell’Accordo di libero scambio del 1972, dell’Accordo sugli appalti pubblici, dell’Accordo antifrode e delle disposizioni tariffarie e in materia di protezione delle indicazioni geografiche di cui all’Accordo agricolo (cfr. fig. 2) e contempla tre dei venti settori di cui all’Accordo sul reciproco riconoscimento (coprendo così circa il 75 % degli scambi bilaterali cui questo si applica).
L’Accordo commerciale garantisce la massima continuità dei diritti e degli obblighi della Svizzera e del Regno Unito esistenti in virtù dell’appartenenza del Regno Unito all’UE e degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE. Attraverso questo strumento internazionale, le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni di cui agli accordi incorporati, anche qualora contengano riferimenti al diritto UE e il Regno Unito non sia più un suo Stato membro. Se, a titolo esemplificativo, l’Accordo sul reciproco riconoscimento fa riferimento al diritto UE e alle norme equivalenti del diritto svizzero, nei confronti della Svizzera il Regno Unito è tenuto ad applicare il diritto nazionale corrispondente al diritto UE. Questa soluzione comporta un vantaggio per la Svizzera: l’equivalenza tra le norme di diritto nazionale del Regno Unito e le norme del diritto UE non deve essere obbligatoriamente verificata e ciò garantisce la continuità dei diritti e degli obblighi. L’Accordo commerciale permette quindi agli attori economici di continuare a fare riferimento a normative europee (già note).
20 RS 0.631.242.05
455.28-00001 \ COO.2101.104.7.3476054 9/22