Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine
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«Accordo veterinario», istituisce inoltre uno spazio veterinario comune tra la Svizzera e l’UE, abolendo la necessità di controlli veterinari di confine. Infine, l’Accordo agricolo protegge tutta una serie di denominazioni di derrate alimentari e prodotti agricoli (DOP e IGP) nel territorio della Svizzera e dell’UE.
1.2.7 Accordo in forma di scambio di lettere del 14 dicembre 2000 tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell’EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell’immissione sul territorio doganale della comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco)
L’Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell’EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema generalizzato di preferenze (Norvegia e Svizzera) (di seguito: «SGP-scambio di lettere»)17 prevede la possibilità del mantenimento della preferenza tariffaria in favore dei Paesi beneficiari anche dopo un trasbordo o un’ulteriore lavorazione nonché del reciproco riconoscimento dei certificati di origine.
1.2.8 Accordo di cooperazione del 26 ottobre 2004 fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari
L’Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (di seguito: «Accordo antifrode»)18 migliora le condizioni in materia di cooperazione tra la Svizzera, l’UE e i suoi Stati membri nella lotta al contrabbando e ad altri casi di evasione in materia di fiscalità indiretta (p. es. dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposte di consumo), di sovvenzioni e di appalti pubblici e prevede un’assistenza sia di tipo amministrativo che di tipo giudiziario.
1.2.9 Accordo aggiuntivo del 27 settembre 2007 fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
L’Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (di seguito: «Accordo aggiuntivo trilaterale all’Accordo agricolo»)19 conferisce validità per il Principato del Liechtenstein alle pertinenti disposizioni dell’Accordo agricolo, ai sensi del Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.
17 RS 0.632.401.021
18 RS 0.351.926.81
19 RS 0.916.026.812
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