Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine

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1.2.3 Accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera del 22 luglio 1972

L’Accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera (di seguito: «Accordo addizionale trilaterale all’Accordo di libero scambio del 1972»)12 conferisce validità per il Principato del Liechtenstein a tutte le disposizioni dell’Accordo di libero scambio del 1972, ai sensi del Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.

1.2.4 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (di seguito: «Accordo sugli appalti pubblici»)13 estende il campo di applicazione dell’Accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 15 aprile 199414, offrendo alle imprese svizzere ed europee l’accesso a mercati supplementari. L’obbligo di pubblicare bandi di gara per appalti pubblici o servizi di costruzione in conformità alle norme dell’OMC è esteso a comuni e distretti nonché a imprese pubbliche o private per acquisti in determinati settori (p. es. operatori ferroviari e di approvvigionamento energetico).

1.2.5 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (di seguito: «Accordo sul reciproco riconoscimento»)15 disciplina il riconoscimento reciproco tra la Svizzera e l’UE degli esami di conformità per i prodotti industriali, necessari a stabilire se un prodotto soddisfa le norme in vigore e le condizioni in materia di immissione sul mercato. L’Accordo sul reciproco riconoscimento sancisce inoltre che le procedure di certificazione e autorizzazione necessarie devono essere svolte soltanto una volta e garantisce agli attori economici svizzeri, in 20 settori, condizioni di accesso al mercato europeo analoghe a quelle in vigore per i concorrenti europei.

1.2.6 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (di seguito: «Accordo agricolo»)16 agevola lo scambio di tali prodotti tra la Svizzera e l’UE. Esso disciplina l’abolizione di ostacoli tariffari (contingenti all’importazione e dazi doganali) e non (requisiti per i prodotti e disposizioni in materia di omologazione) in alcuni settori di produzione. Sul piano tariffario, l’Accordo agricolo liberalizza completamente il mercato del formaggio e prevede concessioni doganali reciproche in tutta una serie di settori (p. es. prodotti ortofrutticoli, orticoltura, prodotti a base di carne); sul piano non tariffario, è riconosciuta l’equivalenza di alcuni requisiti tecnici nei settori fitosanitario, dell’alimentazione degli animali, delle sementi, dell’agricoltura biologica e del vino e delle bevande spiritose nonché dei requisiti di qualità per i prodotti ortofrutticoli. L’allegato 11, noto anche come

12 RS 0.632.401.6

13 RS 0.172.052.68

14 RS 0.632.231.422

15 RS 0.946.526.81

16 RS 0.916.026.81

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