Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine
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4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
Dal momento che il referendum sull’appartenenza del Regno Unito all’UE si è svolto il 23 giugno 2016, l’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito non è stato annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–201924.
Tuttavia, esso è legato all’obiettivo 5 del Consiglio federale per il 201925: «La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l’UE». Tale obiettivo prevede che il Consiglio federale prenderà le decisioni necessarie a garantire la continuità delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito (attuazione della strategia «Mind the Gap»), in particolare licenziando messaggi concernenti le future relazioni bilaterali tra i due Paesi.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 54 capoverso 1 Cost., gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in forza della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200226 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 LOGA). L’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, così come l’Accordo aggiuntivo tra la Svizzera, il Regno Unito e il Principato del Liechtenstein all’Accordo commerciale, devono essere approvati dall’Assemblea federale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’Accordo commerciale è compatibile con gli impegni legati all’appartenenza all’OMC, di cui sia la Svizzera sia il Regno Unito sono membri.
I presenti accordi saranno applicabili non appena il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro dell’UE e gli accordi bilaterali pertinenti tra la Svizzera e l’UE non si applicheranno più alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. L’obiettivo è di garantire così la massima continuità delle relazioni tra i due Paesi. La conclusione di accordi commerciali con Stati terzi non è del resto in contrasto né con gli impegni internazionali della Svizzera né con i suoi impegni nei confronti dell’UE o degli obiettivi della sua politica europea, tanto più che l’Accordo risulta compatibile con gli impegni commerciali assunti dalla Svizzera nei confronti dell’UE e con gli altri accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.
5.3 Validità per il Principato del Liechtenstein
Attraverso l’accordo trilaterale concluso tra Svizzera, Principato del Liechtenstein e Regno Unito viene esteso al Principato del Liechtenstein il campo di applicazione delle disposizioni dell’Accordo di libero scambio del 1972 e dell’Accordo agricolo così come incorporate nell’Accordo commerciale e applicate ora alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Inoltre, il territorio del Liechtenstein è contemplato nell’ambito della Dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine in conformità al Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.
24 FF 2016 909
25 Obiettivi 2018 del Consiglio federale, decisione del Consiglio federale del 1° nov. 2017.
26 RS 171.10 455.28-00001 \ COO.2101.104.7.3476054 21/22