Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine
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Allegati 1-3: concessioni tariffare: la modifica più significativa riguarda le concessioni tariffarie (par. 1 e 2).
La decisione di incorporare l’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE con i rispettivi diritti e obblighi rende applicabili tra la Svizzera e il Regno Unito le concessioni tariffarie attualmente in vigore in virtù dell’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE. Permane la liberalizzazione del mercato del formaggio tra la Svizzera e il Regno Unito, mentre per i prodotti legati a contingenti tariffari nell’accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sono previsti nuovi contingenti bilaterali. Dal momento che non esistono statistiche dettagliate sugli scambi intracomunitari, si è proceduto a una stima approssimativa della portata degli scambi tra la Svizzera e il Regno Unito nell’intento di produrre, a livello bilaterale, gli stessi effetti generati dai contingenti tariffari esistenti, che sono stati poi ridimensionati per tutta una serie di ragioni, legate in particolare all’entità dei flussi commerciali e ai dati storici relativi al loro utilizzo. Le concessioni tariffarie corrispondenti sono elencate nelle appendici A («Concessioni della Svizzera») e B («Concessioni del Regno Unito»), che sostituiscono gli allegati 1 e 2 dell’accordo incorporato. L’allegato 3 all’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE (Concessioni relative ai formaggi) è incorporato nell’Accordo commerciale senza alcuna modifica e trova applicazione nei rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito secondo le stesse modalità osservate nei rapporti tra la Svizzera e l’UE.
Allegato 7: commercio di prodotti viticoli: l’allegato 4 paragrafo 3 prevede modifiche puntuali specifiche per i rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito.
Allegato 8: denominazione nel settore delle bevande spiritose: le modifiche di cui all’allegato 4 paragrafo 4 rendono conto del carattere transnazionale di determinate indicazioni geografiche dell’Irlanda del Nord e della Repubblica d’Irlanda.
Allegato 10: prodotti ortofrutticoli: questo allegato viene incorporato senza alcuna variazione e trova applicazione nei rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito secondo le stesse modalità osservate nei rapporti tra la Svizzera e l’UE.
Allegato 12: denominazioni di origine: l’allegato garantisce la protezione delle denominazioni svizzere riportate nell’elenco di cui all’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE sul territorio britannico, e viceversa. L’allegato 4 paragrafo 5 apporta una modifica relativa alle denominazioni omonime delle indicazioni geografiche e le indicazioni geografiche relative a parti dell’Unione europea non sono incorporate.
Dichiarazioni congiunte: l’allegato 4 paragrafo 6 garantisce l’applicabilità di determinate dichiarazioni congiunte nei settori delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta, delle carni, del taglio di prodotti vitivinicoli, delle fondute e della gestione dei contingenti tariffari.
2.2.5 Allegato 5: Modifiche all’SGP-scambio di lettere
Nell’ambito del Sistema generalizzato delle preferenze (SGP) la Svizzera e l’UE applicano norme di origine fondate su principi generali comuni. Svizzera e Regno Unito porteranno avanti questa pratica. Lo scambio di lettere sul Sistema generalizzato delle preferenze è stato inizialmente redatto in un contesto trilaterale in ragione di uno scambio di lettere analogo tra la Norvegia e l’UE. Le modifiche di cui all’allegato 5 hanno lo scopo di eliminare ogni riferimento a questa origine, al fine di assicurare, nel contesto bilaterale Svizzera-Regno Unito, la continuità di tale prassi.
2.2.6 Allegato 6: Modifiche all’Accordo antifrode
La continuità rispetto all’Accordo antifrode tra la Svizzera e l’UE è pressoché totale. L’allegato 6 relativo all’Accordo antifrode dà atto di modifiche di natura tecnica riguardanti la frequenza delle riunioni del comitato misto (par. 1) e l’applicazione dell’Accordo nel tempo (par. 2). Esso dispone inoltre che talune dichiarazioni comuni e taluni processi verbali approvati dalle Parti nel contesto dell’Accordo antifrode tra la Svizzera e l’UE si applicano anche nel quadro dell’accordo incorporato (par. 4 e 5). Infine, con il paragrafo 3 è esclusa da quest’ultimo accordo una disposizione relativa all’applicazione a nuovi Stati membri dell’UE.
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