Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine

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5.4 Forma dell’atto

In conformità all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., gli accordi internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale e ancora se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l’emanazione di leggi federali. Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 LParl sono considerate contenere norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Nel caso specifico, entrambi gli accordi possono essere denunciati con un preavviso di 12 mesi e non è prevista l’adesione ad alcun organismo internazionale. Inoltre, per l’attuazione degli accordi non si rendono necessarie alcune modifiche a livello di legge. Tuttavia, le disposizioni di cui ai presenti accordi contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 LParl e dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. e sottostanno quindi a referendum facoltativo.

5.5 Entrata in vigore e applicazione provvisoria

L’Accordo commerciale entra in vigore con la cessazione dell’applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali bilaterali tra la Svizzera e l’UE (art. 9 par. 3 dell’Accordo commerciale).

Nel caso in cui l’UE e il Regno Unito raggiungano un accordo di recesso (recesso ordinato; «deal») l’Accordo commerciale entra in vigore allo scadere della fase transitoria concordata dal Regno Unito e dall’UE.

Dal momento che l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE non è stato ancora ratificato, non si può per il momento escludere un recesso disordinato del Regno Unito dall’UE («no- deal»). Questo significherebbe che gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE non sarebbero più validi, a partire dall’uscita del Regno Unito dall’UE, nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito e che non prenderebbe avvio la fase transitoria con termine il 31 dicembre 2020 durante la quale tali accordi bilaterali continuerebbero ad applicarsi alle relazioni con un partner commerciale importante come il Regno Unito, con tutte le gravi conseguenze economiche e politiche che ne deriverebbero.

L’articolo 7b capoverso 1 LOGA prevede la possibilità per il Consiglio federale di decidere o convenire dell’applicazione provvisoria di un accordo internazionale per la cui approvazione è competente l’Assemblea federale «se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono». La continuità dei rapporti economici bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito rappresenta un importante interesse di politica economica esterna per la Svizzera (cfr. cap. 1.1).

Anche la condizione della particolare urgenza è per il momento soddisfatta: in caso di recesso disordinato del Regno Unito dall’UE dev’essere possibile applicare immediatamente l’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, al fine di mantenere per quanto possibile invariati i diritti e gli obblighi attualmente esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito. A causa del persistente clima di incertezza, la Svizzera non dispone infatti né del tempo né delle garanzie necessarie in termini di pianificazione per concludere la procedura di approvazione ordinaria relativa all’Accordo commerciale.

Ai sensi dell’articolo 152 capoverso 3bisLParl, sono state quindi consultate le commissioni parlamentari competenti, che hanno espresso parere favorevole all’applicazione provvisoria del presente Accordo, che cesserà nel caso dopo sei mesi, ai sensi dell’articolo 7b capoverso 2 LOGA, se nel frattempo il Consiglio federale non avrà sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione dell’accordo in questione.

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