Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine
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In tal modo è possibile scongiurare ogni rischio di vuoto giuridico nell’ambito delle relazioni commerciali con il Regno Unito, tenuto conto dei diversi scenari plausibili che vanno a delinearsi in ragione delle incertezze che ancora permangono quanto ai rapporti tra il Regno Unito e l’UE (cfr. fig. 1).
1.1.1 Scenario di recesso ordinato del Regno Unito dall’UE («deal»)
A novembre 2018, i negoziati tra il Regno Unito e l’UE si sono conclusi con un accordo in cui vengono definite le modalità di recesso del Regno Unito dall’UE (di seguito: «Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE»; «Withdrawal Agreement» in inglese). Nello specifico, tale accordo prevede la possibilità di una fase transitoria con inizio il giorno del recesso5 e termine a fine 2020 (prorogabile una sola volta). Qualora l’accordo dovesse essere sottoscritto da entrambe le Parti, il giorno dell’uscita del Regno Unito dall’UE verrebbe quindi avviata questa fase transitoria, durante la quale il Regno Unito continuerebbe a far parte del mercato interno europeo e dell’unione doganale, senza tuttavia godere più dei diritti di codecisione. Gli accordi dell’UE con gli Stati terzi, come gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, resterebbero applicabili al Regno Unito. In questo caso, l’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito entrerebbe quindi in vigore al termine della fase transitoria e costituirebbe la base per le relazioni economiche e commerciali tra le Parti fino a quando queste non potranno concludere nuovi accordi commerciali.
1.1.2 Scenario di recesso disordinato del Regno Unito dall’UE («no-deal»)
Alla luce delle incertezze che ancora permangono quanto alla ratifica dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, non è possibile escludere l’eventualità di un mancato avvio della fase transitoria nonché di una mancata definizione delle modalità di uscita del Regno Unito (recesso «disordinato»), il che risulterebbe nell’assenza di una base contrattuale su cui fondare le relazioni tra il Regno Unito e l’UE («no-deal»). In tal caso, a partire dal giorno dell’uscita del Regno Unito dall’UE, troverebbe applicazione, a titolo provvisorio, l’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. Questo permetterebbe di mantenere in larga misura invariati i diritti e gli obblighi attualmente esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito in ambito economico e commerciale. Il 10 aprile il Consiglio europeo ha acconsentito a una proroga del termine di recesso del Regno Unito dall’UE al 31 ottobre 2019, pertanto lo scenario «no-deal» potrà configurarsi solo a partire da quella data.6
5 La data di recesso era stata inizialmente fissata al 29 marzo 2019. Il Consiglio europeo, su decisione unanime dei suoi membri, può però prorogare tale termine (secondo l’art. 50 del Trattato sull’UE). Il 21 marzo 2019, ha quindi deciso di prorogarlo fino al 12 aprile 2019 (nell’eventualità, nel frattempo verificatasi, che la Camera dei comuni respingesse, da lì al 29 marzo 2019, l’Accordo di recesso UK-UE). Il 10 aprile 2019, il Consiglio europeo ha accettato una nuova proroga di questo termine. La data di recesso è attualmente fissata al più tardi al
31 ottobre 2019. In caso di ratifica dell’accordo di recesso UK-UE prima di questa data, l’uscita del Regno Unito dall’UE prenderà effetto il primo giorno del mese seguente la ratifica.
6 Eccezion fatta per l’improbabile scenario in cui il Regno Unito, venendo meno ai suoi obblighi, non dovesse indire una votazione europea il 23 maggio 2019 (in ragione della sua permanenza temporanea nell’UE). In questo caso l’uscita del Regno Unito prenderebbe effetto il 1° giugno 2019. 455.28-00001 \ COO.2101.104.7.3476054 4/22