Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine
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Art. 2 Definizioni e interpretazione
All’articolo 2 sono definiti i termini «mutatis mutandis», «accordi incorporati», «presente Strumento» e «presente Accordo» al fine di garantire un’interpretazione uniforme dell’Accordo commerciale.
Con la nozione di «accordi incorporati» si intende distinguere gli accordi di riferimento conclusi tra la Svizzera e l’UE dalle disposizioni di questi stessi accordi che sono integrate mutatis mutandis e, laddove necessario, modificate dall’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.
Art. 3 Obiettivo
L’articolo 3 sancisce come obiettivo prioritario dell’Accordo commerciale quello di preservare le attuali relazioni commerciali tra la Svizzera e il Regno Unito e di mettere a disposizione una piattaforma per l’ulteriore sviluppo delle stesse.
Art. 4 Applicazione territoriale
L’articolo 4 disciplina il campo di applicazione territoriale dell’Accordo commerciale, che si applica quindi, nella misura e alle condizioni previste dagli accordi economici e commerciali attualmente esistenti tra la Svizzera e l’UE, al territorio della Svizzera, da una parte, e del Regno Unito e dei territori per le cui relazioni internazionali questo è responsabile, dall’altra.
Le Parti hanno successivamente concordato che l’Accordo commerciale non sarà applicabile all’Area delle Basi Sovrane (in inglese «Sovereign Base Areas») di Akrotiri e Dhekelia sull’isola di Cipro. Tale accordo verrà formalizzato nel diritto internazionale sotto forma di scambio di lettere tra la Svizzera e il Regno Unito ed è attualmente in corso di elaborazione.
Art. 5 Prosecuzione dei periodi di tempo
Qualora gli accordi incorporati prevedano un periodo di tempo e la necessità quindi per una determinata Parte di completare un’azione entro un certo periodo di tempo e qualora tale periodo non sia ancora scaduto, il periodo di tempo rimanente per assolvere l’obbligo è integrato nell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.
Allo stesso tempo, l’articolo 5 prevede che, qualora un periodo di tempo sia scaduto, le Parti continuino ad applicare eventuali diritti e obblighi che ne derivano.
Art. 6 Comitati misti
Ai sensi dell’articolo 6, nell’ambito dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, i comitati misti istituiti nel quadro degli accordi economici e commerciali tra la Svizzera e l’UE sono istituiti alle stesse condizioni e risultano competenti per le stesse materie. In conformità all’articolo 6 paragrafo 2, il comitato misto istituito dalle Parti nell’ambito dell’Accordo di libero scambio del 1972 deve garantire il corretto funzionamento anche del presente Accordo commerciale.
Art. 7 Emendamenti
L'articolo 7 ribadisce la competenza dei comitati misti in materia di emendamenti di allegati, appendici, protocolli e note degli accordi incorporati, a patto che siano rispettate le disposizioni di cui all’accordo in questione.
455.28-00001 \ COO.2101.104.7.3476054 13/22