Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine
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1.2 Panoramica dei pertinenti accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE
Molti degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE riguardano le relazioni economiche e commerciali tra le Parti. Il loro effetto è quello di limitare e scongiurare ostacoli agli scambi e discriminazioni nel quadro delle relazioni commerciali bilaterali. Contestualmente, in alcuni settori, questi accordi hanno creato, per gli operatori economici svizzeri, condizioni analoghe a quelle in vigore sul mercato interno europeo (fondate su un’armonizzazione delle norme o sul riconoscimento dell’equivalenza tra norme svizzere ed europee). Dieci di questi accordi sono ritenuti pertinenti nel contesto delle relazioni economiche e commerciali. Si tratta di sei accordi, due accordi in forma di scambi di lettere tra la Svizzera e l’UE e due accordi aggiuntivi che mirano a estendere alcune disposizioni degli accordi bilaterali al Principato del Liechtenstein ai sensi del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19237 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (di seguito: «Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein»).
1.2.1 Accordo in forma di scambi di lettere del 21 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea nei settori dell’agricoltura e della pesca
Fatta salva un’unica eccezione, lo scambio di lettere allegato all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (CEE) del 19728 non è più rilevante o è stato sostituito da nuove disposizioni nel quadro degli scambi tra la Svizzera e l’UE. Si tratta per lo più di concessioni o dichiarazioni d’intenti in materia di prodotti agricoli che sono state riprese nell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (cfr. cap. 1.2.6). L’unica eccezione riguarda la concessione fatta dall’UE alla Svizzera per quanto riguarda i pesci d’acqua dolce. Sulla base dell’allegato I alla lettera della CEE alla Svizzera del 21 luglio 1972, l’UE continua ancora oggi a concedere alla Svizzera l’importazione di determinati pesci d’acqua dolce a dazio zero (codice NC 0302.8910).
1.2.2 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 1972 (di seguito: «Accordo di libero scambio del 1972»)9 istituisce una zona di libero scambio per i prodotti industriali e disciplina lo scambio dei prodotti agricoli trasformati. In virtù di tale accordo, i prodotti industriali possono circolare in regime di esenzione doganale tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE, a patto che abbiano carattere originario (cfr. Protocollo n. 310 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa). L’Accordo di libero scambio del 1972 vieta inoltre ogni forma di restrizione quantitativa (contingenti) od ogni altra misura suscettibile di produrre effetti equivalenti (p. es. discriminazione in materia di modalità di vendita). Il Protocollo n. 211 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati prevede infine il trattamento preferenziale di questi prodotti.
7 RS 0.631.112.514
8 RS 0.632.401
9 RS 0.632.401
10 RS 0.632.401.3
11 RS 0.632.401.2
455.28-00001 \ COO.2101.104.7.3476054 6/22