Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine
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Il fatto che quei settori che si fondano sull’armonizzazione con le norme dell’UE o sul riconoscimento dell’equivalenza tra norme svizzere ed europee non siano per il momento contemplati dal presente Accordo comporterebbe l’applicazione alle merci provenienti dal Regno Unito delle norme di importazione applicabili ai Paesi terzi nei settori della cooperazione e della sicurezza doganale e delle misure sanitarie e fitosanitarie nonché in altri 17 settori di cui all’Accordo sul reciproco riconoscimento. In caso di scenario «no-deal», bisogna quindi aspettarsi la comparsa di ostacoli agli scambi tra la Svizzera e il Regno Unito, e questo a prescindere dall’applicazione dell’Accordo commerciale. Per gli invii provenienti dal Regno Unito, per esempio, si renderebbe necessaria una dichiarazione preventiva, mentre i prodotti appartenenti ai settori dell’Accordo sul reciproco riconoscimento non contemplati in questo contesto dovrebbero essere sottoposti a due esami di conformità distinti per l’accesso ai mercati svizzero e britannico.
Al fine di scongiurare simili ostacoli agli scambi, l’Accordo commerciale prevede tuttavia un meccanismo che permette di applicare le norme in vigore per questi settori nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e l’UE anche alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, a patto che le condizioni necessarie a tal fine siano soddisfatte (conclusione di accordi pertinenti tra il Regno Unito e l’UE). Infine, l’Accordo commerciale prevede consultazioni esplorative finalizzate a sviluppare ulteriormente le relazioni economiche.
3.2 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i comuni
In caso di recesso disordinato del Regno Unito dall’UE («no-deal»), sono previste ripercussioni per la Confederazione in termini di personale, in particolare in ragione del fatto che si renderà necessario trattare le merci provenienti dal Regno Unito come merci provenienti da Paesi terzi in taluni settori (p. es. cooperazione e sicurezza doganale, misure sanitarie e fitosanitarie) nonché gestire nuovi contingenti bilaterali. Quanto alle risorse legate all’attuazione delle procedure doganali, occorre tuttavia precisare che la Svizzera istituisce uno spazio comune con l’UE nei settori interessati. Di conseguenza, le merci sono sottoposte a un esame di conformità al primo punto di accesso del summenzionato spazio comune e soltanto una quantità marginale di quelle provenienti dal Regno Unito entra direttamente nel territorio svizzero attraverso gli aeroporti del Paese. Inoltre, risorse supplementari in termini di personale si renderanno necessarie al fine di garantire il buon funzionamento dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. Nello specifico, si tratta di assicurare il monitoraggio delle legislazioni interessate e la messa a punto di misure mirate, in seno ai comitati misti, nel caso in cui tali legislazioni dovessero andare in direzioni differenti e quindi arrivare, a un certo punto, a divergere.
Le possibili ripercussioni finanziarie sono pertanto limitate e devono essere considerate alla luce dell’impatto economico positivo prodotto dal fatto che i diritti e gli obblighi attualmente esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito vengono mantenuti per quanto possibile invariati e che viene garantita la certezza del diritto al momento raggiunta. Un mancato accordo comporterebbe conseguenze particolarmente gravi dal punto di vista economico e finanziario. L’Accordo commerciale si prefigge infatti di limitare quanto più possibile le differenze rispetto alla situazione attuale e fa sì che, qualora i settori non contemplati dal presente Accordo dovessero rientrare nel suo campo di applicazione in un secondo momento, le ripercussioni finanziarie vengano ulteriormente ridimensionate.
Quanto ai Cantoni e ai comuni, l’Accordo commerciale con il Regno Unito non ha alcuna ripercussione finanziaria o in termini di personale.
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