Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine

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legislazione e modifica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative interessate secondo necessità.

L’allegato 1 dell’Accordo sul reciproco riconoscimento integrato apporta modifiche puntuali ai tre capitoli contemplati.

Capitolo 12 (veicoli a motore): al fine di rendere conto del fatto che la sezione I del capitolo 12 (Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative) non fa riferimento al diritto del Regno Unito ma al diritto dell’UE, la sezione V.3 stabilisce che le omologazioni rilasciate da una Parte sono sospese qualora quella Parte non adegui la propria legislazione a tutta la legislazione dell’UE. Il riconoscimento delle omologazioni dei veicoli a motore nazionali prodotti in piccole serie può essere sospeso inoltre sulla base di interessi diversi, come la sicurezza o problematiche ambientali.

Capitolo 14 (Buona prassi di laboratorio (BPL)): le modifiche apportate riguardano le autorità e i centri di saggio competenti in Svizzera e nel Regno Unito. Viene inoltre istituito un meccanismo finalizzato a garantire l’equivalenza dei requisiti di qualità dei centri di saggio dei due Paesi.

Capitolo 15 (Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali): al fine di rendere conto del fatto che la sezione I del capitolo 15 (Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative) non fa riferimento al diritto del Regno Unito ma al diritto dell’UE, è prevista la sospensione del riconoscimento del rilascio ufficiale delle partite nel caso in cui siano attese divergenze rispetto ai requisiti. In presenza di una prevalente problematica di salute pubblica, una Parte può testare i prodotti dell’altra Parte nel rispetto di determinate condizioni. È inoltre introdotta una soluzione per fare fronte all’eventualità che il Regno Unito non possa più accedere alla banca dati dell’UE (sezione III.7). Nella sezione III.11 è indicato il contatto del Regno Unito. La Dichiarazione comune relativa al reciproco riconoscimento della buona prassi clinica e delle ispezioni allegata all’Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e l’UE si applica ai rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito mutatis mutandis.

2.2.4 Allegato 4: Modifiche all’Accordo agricolo

L’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE è sostanzialmente incorporato nell’Accordo commerciale mutatis mutandis senza specifiche modifiche per i rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito. L’allegato 4 all’Accordo commerciale comprende le modifiche necessarie agli allegati cui fa riferimento l’articolo 1 paragrafo 2 dell’Accordo agricolo integrato. Nei rapporti tra Svizzera e Regno Unito sono contemplati gli allegati 1–3: concessioni tariffarie, 7: commercio dei prodotti vitivinicoli, 8: denominazioni nel settore delle bevande spiritose, 10: prodotti ortofrutticoli e 12: denominazioni di origine. Come indicato al capitolo 1.3, a fronte della mancata armonizzazione della legislazione dell’UE e del Regno Unito, gli altri allegati dell’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE (4: settore fitosanitario, 5: alimentazione degli animali, 6: settore delle sementi, 9: agricoltura biologica, 11: «Accordo veterinario») non sono contemplati. In caso di sviluppi sul fronte dell’armonizzazione tra il Regno Unito e l’UE in questo contesto, tali da rendere possibile l’applicazione dell’accordo incorporato con relativa dichiarazione del comitato misto (art. 1 par. 3 dell’Accordo commerciale), le eventuali modifiche dovranno essere inserite nell’allegato 4 all’Accordo commerciale.

L’allegato 4 relativo all’Accordo agricolo riconosce il carattere transnazionale di alcune indicazioni geografiche per prodotti originari della Repubblica d’Irlanda e dell’Irlanda del Nord (par. 4), introduce un disciplinamento in materia di denominazioni omonime e garantisce l’applicabilità di talune dichiarazioni comuni (par. 6) nonché la protezione delle denominazioni svizzere riportate nell’elenco di cui all’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE sul territorio britannico, e viceversa.

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