Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 22 pagine

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2.2.2 Allegato 2: Modifiche all’Accordo sugli appalti pubblici

L’Accordo sugli appalti pubblici è interamente incorporato e applicato ai rapporti con il Regno Unito e trova il suo fondamento nell’Accordo sugli appalti pubblici22 dell’OMC del 15 aprile 1994 (di seguito: «AAP»), introducendo, rispetto ad esso, ulteriori liberalizzazioni.

Il Regno Unito aderisce attualmente soltanto all’AAP dell’OMC in quanto membro dell’UE, ma si sta adoperando per aderirvi in qualità di singolo Stato. A tale proposito, l’allegato 2 introduce delle norme transitorie da applicare nel caso in cui, al momento del recesso dall’UE, il Regno Unito non dovesse aver ancora aderito formalmente all’AAP. Vista però la mancanza di certezze in merito al momento della conclusione dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, quest’ultimo integra gli impegni in materia di appalti pubblici di cui all’AAP (all. 2 app. 5) al fine di garantire la continuità dei diritti e degli obblighi attualmente esistenti nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

2.2.3 Allegato 3: Modifiche all’Accordo sul reciproco riconoscimento

L’allegato 3 all’Accordo commerciale dà atto delle modifiche riguardanti le disposizioni generali dell’Accordo sul reciproco riconoscimento nonché i tre settori («capitoli») contemplati nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito: «Veicoli a motore» (capitolo 12), «Buona prassi di laboratorio (BPL)» (capitolo 14) e «Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali» (capitolo 15). In questi tre settori è possibile garantire continuità perché le norme alla base delle prescrizioni tecniche si fondano su accordi internazionali23 sottoscritti sia dalla Svizzera che dal Regno Unito. Gli altri 17 settori (capitoli 1–11, 13 e 16–20 dell’allegato 1 all’Accordo sul reciproco riconoscimento) non sono contemplati per la prevedibile mancanza di equivalenza tra le legislazioni dell’UE e del Regno Unito. Alcuni di questi settori hanno raggiunto un tale livello di integrazione procedurale nel sistema dell’UE che, una volta svincolati, presenterebbero modalità procedurali del tutto diverse (ad esempio la stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza del mercato o del sistema di omologazione dei biocidi di cui al capitolo 18 dell’allegato 1 all’Accordo sul reciproco riconoscimento). Prima che ne sia dichiarata l’applicabilità (art. 1 par. 3 dell’Accordo commerciale), occorre sottoporre questi settori a una nuova valutazione e inserire successivamente le modifiche nell’allegato 3 dell’Accordo commerciale.

L’allegato 3 numero 1 indica l’introduzione di un nuovo articolo 10 paragrafo 6 nell’Accordo sul reciproco riconoscimento incorporato che stabilisce che il comitato misto competente nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito può decidere di modificare o aggiungere alcuni settori nell’Accordo sul reciproco riconoscimento incorporato. Esso valuta l’equivalenza delle legislazioni delle Parti e decide se rientrano nell’articolo 1 paragrafo 1 dell’Accordo sul reciproco riconoscimento incorporato (Accordo sul reciproco riconoscimento «tradizionale» fondato su capitoli diversi) o 2 (Accordo sul reciproco riconoscimento fondato su norme armonizzate). La Svizzera e il Regno Unito portano avanti i lavori già avviati allo scopo di trovare alternative valide per i settori non contemplati dall’Accordo commerciale. Quanto all’allegato 3 paragrafo 2, questo integra un nuovo articolo 12 destinato allo scambio di informazioni, secondo cui ciascuna delle Parti informa l’altra Parte degli attesi scostamenti delle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dalle corrispondenti disposizioni dell’Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e l’UE, dandone comunicazione scritta, ai sensi del paragrafo 2, il prima possibile e non oltre i 60 giorni precedenti l’entrata in vigore delle stesse. Il comitato misto decide sull’equivalenza della

22 RS 0.632.231.422

23 Questi accordi sono l’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN Economic Commission for Europe) per i veicoli a motore, i principi dell’OCSE relativi alle buone prassi di laboratorio (OECD Principles for Good Labratory Practices) per la buona prassi di laboratorio (BPL) e la convenzione PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) per le ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali. 455.28-00001 \ COO.2101.104.7.3476054 16/22