Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine
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Cpv. 2
Questo capoverso disciplina il computo dei debiti ipotecari, chiarendo che essi potranno essere dedotti soltanto dal valore dell’immobile secondo l’articolo 17 capoverso 1 OPC-AVS/AI (immobile abitato personalmente) o l’articolo 17 capoverso 4 o 6 OPC-AVS/AI (immobile non abitato personalmente) e non più dalla sostanza lorda complessiva. Se nel caso specifico i debiti ipotecari sono più elevati del valore dell’immobile, la differenza non sarà più computata per il calcolo della sostanza netta e non andrà quindi a ridurre gli altri elementi della sostanza.
Cpv. 3
Questo capoverso disciplina la deducibilità dei debiti ipotecari qualora dal valore dell’immobile venga dedotta una franchigia poiché l’immobile serve quale abitazione al proprietario (art. 11 cpv. 1 lett. c, seconda frase LPC o art. 11 cpv. 1bisLPC). In questo caso verrà dapprima dedotta la franchigia per l’immobile che serve quale abitazione al proprietario (lett. a), dopodiché i debiti ipotecari ancora gravanti sull’immobile potranno essere dedotti nella misura in cui non superano il valore residuo dell’immobile (lett. b). Il risultato di questo calcolo (saldo positivo o pari a zero) sarà aggiunto agli altri elementi della sostanza.
Questa precisazione a livello d’ordinanza è necessaria per dissipare le incertezze sorte nella prassi e per evitare la riduzione degli altri elementi della sostanza a causa degli immobili che servono quale abitazione15 (già privilegiati nel calcolo delle PC grazie all’applicazione di un’ulteriore franchigia).
Art. 17b Rinuncia a parti di sostanza. Principio
Il nuovo articolo 11a capoverso 3 LPC estende il computo della rinuncia alla sostanza ai casi in cui una persona ha speso una parte consistente della propria sostanza in breve tempo e senza un valido motivo. Il nuovo articolo 17b OPC-AVS/AI stabilisce pertanto che la rinuncia può essere computata in due casi:
– se una persona ha alienato parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuto e la
controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione (lett. a); o
– se nel periodo da considerare una persona ha speso la sua sostanza in misura superiore
al limite consentito dall’articolo 11a capoverso 3 LPC (lett. b).
Nei casi di cui alla lettera a non vi saranno cambiamenti rispetto alla prassi vigente, che si fonda sulla giurisprudenza16. Di conseguenza, non sarà computata una rinuncia se parti di sostanza sono alienate per adempiere obblighi derivanti da norme giuridiche o sentenze giudiziarie, come ad esempio il pagamento di una pena pecuniaria, di un’indennità in capitale in caso di divorzio o di un’imposta diretta. Se non sussistono tali obblighi, andrà sempre presunta una rinuncia alla sostanza, qualora la controprestazione ricevuta per l’alienazione della sostanza non sia adeguata. L’adeguatezza della controprestazione andrà presunta se essa ammonta almeno al 90 per cento del valore della prestazione. Di conseguenza, sarà computata una rinuncia alla sostanza non soltanto nel caso di una donazione, ma anche nel caso di una vendita di parti di sostanza a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato o di acquisto di un oggetto a un prezzo eccessivo.
Art. 17c Importo della rinuncia in caso di alienazione
Il principio secondo cui l’importo della rinuncia corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione è già sancito nel diritto vigente.
15 Cfr. il messaggio sulla riforma delle PC; FF 2016 6705, in particolare pag. 6737 segg.
16 Cfr. tra l’altro DTF 122 V 394.