Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine

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Art. 54a cpv. 1, 3, 4, frase introduttiva, e 5bis

Cpv. 1

Il termine «importo forfettario» è sostituito con «importo». Per quanto concerne la motivazione, si rimanda al commento all’articolo 39 capoverso 4.

Cpv. 3

Si tratta di una modifica redazionale, poiché in futuro il termine «Dipartimento» figurerà già all’articolo 26a capoverso 4.

Inoltre il termine «importo forfettario» è sostituito con «importo». Per quanto concerne la motivazione, si rimanda al commento all’articolo 39 capoverso 4.

Cpv. 4, frase introduttiva

Il termine «importo forfettario» è sostituito con «importo». Per quanto concerne la motivazione, si rimanda al commento all’articolo 39 capoverso 4.

Per motivi redazionali, inoltre, l’espressione «beneficiario PC» nella frase introduttiva viene sostituita con «beneficiario».

Cpv. 5bis

Secondo l’articolo 65 capoverso 1 LAMal, l’importo per la riduzione del premio cui una persona ha diritto viene versato direttamente all’assicuratore-malattie presso cui la persona è assicurata. Il Cantone può finanziare l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie considerato per il calcolo delle PC tramite il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi di cui all’articolo 66 LAMal. Anche l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, come quello della riduzione dei premi, viene versato direttamente all’assicuratore-malattie (art. 21a LPC). Questa disposizione è sostanzialmente mantenuta.

Con la riforma delle PC, la regolamentazione concernente la considerazione del premio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel calcolo delle PC sarà adeguata in modo che, invece del premio medio con la copertura infortuni sarà riconosciuto quale spesa il premio effettivo, se quest’ultimo è inferiore a quello medio (cfr. il commento all’art. 16d). L’applicazione di questa disposizione presuppone che gli uffici PC conoscano in tempo utile l’ammontare del premio effettivo, così da poter calcolare puntualmente le PC entro l’inizio del nuovo anno e versare l’importo corretto agli assicuratori.

Per l’esecuzione della riduzione dei premi, gli assicuratori-malattie devono già oggi notificare ai Cantoni determinati dati (p. es. cambiamenti importanti nei rapporti con l’assicurato) e presentare loro un conto annuale, che comprende tra l’altro i premi mensili dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 106c cpv. 2 e 3 OAMal). Queste disposizioni vengono applicate per analogia anche alle PC (art. 54a cpv. 6 OPC-AVS/AI).

Il nuovo capoverso 5bisestende l’obbligo di notifica degli assicuratori-malattie, che dovranno notificare ai Cantoni i premi delle persone che ricevono una riduzione dei premi (tra cui rientrano anche i beneficiari di PC) non solo nel quadro del conto annuale, ma già alla fine dell’anno precedente. In questo modo i Cantoni potranno disporre separatamente dei dati sui beneficiari di PC e sui loro premi.

L’OAMal obbliga i Cantoni a designare un servizio per lo scambio dei dati con gli assicuratori conformemente all’articolo 65 capoverso 2 LAMal (art. 106b cpv. 1 OAMal). Con questa disposizione si è voluto garantire che gli assicuratori scambino i loro dati con un unico servizio, anche se i servizi cantonali preposti alla riduzione dei premi e al versamento delle PC sono diversi. Lo stesso varrà per l’obbligo di notifica esteso.