Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 23 pagine

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Art. 42 Restituzione

Si tratta di un adeguamento redazionale teso a citare correttamente la prima occorrenza della legge del 5 ottobre 199026 sui sussidi (LSu). Per una migliore comprensione, si ripete che la disposizione concerne i sussidi per le prestazioni complementari annue.

Art. 42d Restituzione

L’articolo 24 capoverso 2 LPC prevede una nuova disposizione concernente la riduzione dei sussidi per le spese amministrative in caso di difetti a livello esecutivo. Di conseguenza, nell’ambito delle PC in futuro l’articolo 28 capoverso 2 LSu non sarà più applicabile ai sussidi federali per le spese amministrative. Il rimando alla LSu va pertanto adeguato in modo che sia menzionato unicamente il capoverso 1. Inoltre, per una migliore comprensione, nella stessa disposizione si ripete che si tratta di sussidi per le spese amministrative.

Art. 42e Aliquota massima di riduzione

I sussidi federali per le spese amministrative dipendono dal numero di casi. Nel 2018 essi sono stati compresi tra i 70 770 franchi del Cantone di Appenzello Interno e i 3 582 650 franchi del Cantone di Zurigo. Considerata questa differenza notevole, non è possibile prevedere un limite massimo in franchi per la riduzione, ragion per cui esso sarà fissato in termini percentuali. Secondo la presente disposizione, la riduzione potrà ammontare al massimo al 30 per cento.

Art. 42f Procedura

Cpv. 1

La partecipazione della Confederazione alle spese amministrative potrà essere ridotta in caso di ripetuta violazione – ovvero per almeno due volte – delle prescrizioni della legge federale, delle relative ordinanze o delle direttive dell’UFAS. Per constatare tali violazioni, potranno essere analizzati i dati del sistema d’informazione sulle PC. Potrà inoltre essere introdotto un reporting teso a rilevare informazioni non contenute in questo sistema.

Se l’Ufficio federale constaterà ripetute violazioni di prescrizioni, prima di procedere a una riduzione darà all’organo esecutivo la possibilità di eliminare i difetti rilevati.

Per il resto, la procedura sarà retta dalla legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa (PA). Prima di decidere l’aliquota di riduzione applicabile, andrà garantito il diritto di audizione di cui all’articolo 29 PA.

Cpv. 2

Se il difetto constatato non sarà eliminato entro il termine impartito, i sussidi federali per le spese amministrative verranno ridotti. Questo capoverso stabilisce da quale anno viene applicata la riduzione, vale a dire l’anno successivo. Se ad esempio si constata il difetto nel 2020 e il termine per eliminarlo scade inutilizzato nel 2021, i sussidi federali per le spese amministrative saranno ridotti a partire dal 2022.

Cpv. 3

La riduzione sarà mantenuta per gli anni successivi fintantoché il difetto sussisterà e l’organo esecutivo non avrà comprovato la sua eliminazione.

26RS 616.1

27 RS 172.021